La Divisione Servizi e la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate hanno fornito chiarimenti in materia di ecobonus: in particolare, con riferimento alla spese sostenute per la riqualificazione energetica, poiché in un precedente intervento di prassi (cfr. circolare n. 29/E/2013) era stato precisato che l'agevolazione deve essere rilevata secondo il principio di competenza (da cui consegue che occorre far riferimento alla data di ultimazione della prestazione), quale è il corretto comportamento di imputazione del costo, ai fini della detrazione, per le società con esercizio a cavallo d'anno? Le perplessità derivano dal fatto che, da quanto di evince dalla norma, è previsto che le detrazioni spettino per le “spese sostenute dal ... al ...” e per il “periodo d'imposta in corso al ...”. In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se per tali soggetti, alla luce delle diverse novità introdotte in tema di ecobonus (o altra agevolazione), come ad esempio gli interventi agevolabili o la misura della detrazione, occorre comunque far riferimento al periodo d'imposta, come inizialmente previsto nella circolare n. 36/E/2007 o bisogna distinguere sulla base della data di conclusione degli interventi, a prescindere dal periodo d'imposta. Nel caso in esame è stato posto un quesito avente come riferimento una società con esercizio 1° luglio 2017-30 giugno 2018, che ha effettuato un nuovo intervento di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori; il costo è agevolabile per gli interventi conclusi dopo il 1° gennaio 2018 o è applicabile solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017? La proroga nella legge di Bilancio 2019 La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’IRPEF e dall’IRES) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La legge n. 145/2018 non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente legge di Bilancio. Tra queste: - la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro); - l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A; - l’introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; - la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%. La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di Bilancio 2018. Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: - le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; - i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); - le associazioni tra professionisti; - gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Le indicazioni delle Entrate Nel rispondere al quesito sulle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica l’Agenzia delle Entrate ricorda preliminarmente che tali detrazioni sono state integrate con la legge di Bilancio 2018 in relazione all'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018; tale misura è stata poi prorogata per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 gennaio 2019, con la legge di Bilancio 2019. L’Agenzia ha ribadito che, “come già chiarito nella circolare n. 29/E del 2013, per identificare il periodo d'imposta in cui possono essere portate in detrazione le spese sostenute per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali deve farsi riferimento al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Ciò premesso, si ritiene che a prescindere dalla durata dell'esercizio, l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori è agevolabile solo se l'imputazione fiscale è riferibile al periodo temporale che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018”.