Agenzia delle Entrate - Risposta n. 435 del 28 ottobre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 435 del 28 ottobre 2019 sul corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato. L'articolo 13-bis del D.L. n. 244 del 2016 ha modificato l'articolo 83 del TUIR, prevedendo ora che anche per i soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. In sostanza sono state introdotte, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter. Resta comunque fermo che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati. Il Principio contabile OIC 11 prevede che nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento in via analogica, alle disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in questi principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa. Sul punto, il Principio contabile OIC 12, in merito alla diversa ipotesi di costi sostenuti dal superficiario per canoni periodici corrisposti a terzi per la concessione del diritto di superficie su immobili, prevede l'iscrizione di tali oneri nella voce “Per godimento di beni di terzi", alla stessa maniera dei "canoni per la locazione di beni immobili" e dei "canoni per la locazione finanziaria di immobili". In relazione alla rappresentazione contabile dei componenti di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato, il combinato disposto delle norme appena citate, determina l'applicazione in via analogica ai componenti positivi della sostanziale equiparazione tra gli effetti prodotti dal diritto di superficie e quelli prodotti dalla locazione, operata espressamente dai menzionati principi contabili per quanto concerne i componenti di reddito negativi. In definitiva, in applicazione del principio di derivazione di cui all'articolo 83 del TUIR e tenuto conto della corretta imputazione temporale, le somme percepite dalla società contribuente all'atto di costituzione del diritto di superficie dovranno concorrere alla determinazione del reddito per tutta la durata del contratto, analogamente a quanto sarebbe avvenuto in caso di somme corrisposte a fronte di un contratto di locazione.