Con la pubblicazione nella G.U. n. 182 del 5 agosto 2024 del D.Lgs. n. 108/2024, arriva, per la riforma fiscale, il momento di effettuare il primo tagliando. Infatti, il decreto correttivo rivede: - alcune disposizioni in materia di adempimento collaborativo, con l’introduzione, tra le altre cose, di una specifica sanzione nell’ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali; vengono inoltre precisati alcuni effetti dell’adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni; - le tempistiche e le modalità di alcuni adempimenti riformati con il decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024) tra cui, ad esempio, lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 (modello Redditi 2024) dal 15 al 31 ottobre 2024; - le regole in materia di concordato preventivo biennale apportando molte modifiche al D.Lgs. n. 13/2024, tra cui l’introduzione di un regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato applicando un'aliquota del 10% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, non è inferiore a 8, del 12% se è tra 6 e 8 e del 15% se inferiore a 6. Ma le novità non finiscono qui. Infatti, nel decreto trovano posto anche: - l’allungamento a 60 giorni del termine per ottemperare in caso di controlli automatici sulle dichiarazioni; - alcune novità in materia di redditometro; - lo slittamento al 15 settembre 2024 del termine per versare la rata della rottamazione quater scaduta il 31 luglio 2024. Di seguito si riporta una analisi dettagliata delle norme contenute nel decreto. Cooperative compliance In materia di adempimento collaborativo (detto anche cooperative compliance) si interviene con alcune modifiche al D.Lgs. n. 128/2015. Certificazione infedele Innanzitutto, viene prevista, per il caso di certificazione infedele, l’applicazione della sanzione amministrativa da 516 a 5.165 euro (art. 39, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 241/1997). Inoltre: - la certificazione viene considerata infedele se è resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto ministeriale; - in caso di certificazione infedele l’Agenzia delle Entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell’ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza. Effetti dell’adesione al regime L’attuale disciplina prevede che è facoltà del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreché la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. Intervenendo su questa disposizione viene esteso alla comunicazione spontanea di fattispecie precedenti all’ingresso al regime il medesimo regime premiale previsto per le comunicazioni preventive. La disposizione prevede altresì che le suddette comunicazioni contengano gli elementi di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2016, nonché l’esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente. Inoltre, si prevede una “esclusione della rilevanza penale del fatto di reato” per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente all’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle interlocuzioni in seno al regime, piuttosto che una “causa di non punibilità”. A queste fattispecie, infatti, non si applicano le disposizioni dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. Infine, è previsto l’esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi richiesti dai rappresentanti dei Gruppi IVA dei soggetti aderenti al regime, stabilendo che non è dovuta la polizza per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto. Accesso al regime Modificando l’art. 7 del D.Lgs. n. 128/2015 si stabilisce che possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo i contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2, c.c., a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali richiesti dalla norma e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato. Inoltre, alcune modifiche all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 estendono il regime della penalty protection amministrativa anche ai rischi comunicati mediante interpello da parte dei soggetti aderenti al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale. In coerenza con quanto proposto per i soggetti in cooperative, la norma dispone, altresì, la “esclusione della rilevanza penale del fatto di reato” per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle interlocuzioni in seno al regime, in luogo di una “causa di non punibilità”. Adesioni precedenti alla riforma fiscale Il decreto di riforma (D.Lgs. n. 221/2023) stabilisce che i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Con il correttivo si stabilisce che tali soggetti sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, l’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Inoltre, viene rivista la disciplina in materia di gestione delle questioni riferibili a precedenti periodi di imposta al momento di accesso al regime applicandola anche ai soggetti già ammessi al regime alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023. La disposizione estende ai soggetti già aderenti al regime alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 il regime premiale previsto dall’art. 6, comma 3-ter del D.Lgs. n. 128/2015 per la segnalazione rischi relativi a periodi di imposta precedenti all’ingresso nel regime, stabilendo che, per tali soggetti, il termine di 120 giorni entro cui effettuare le comunicazioni decorre dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Riforma degli adempimenti tributari Il D.Lgs. n. 1/2024 che ha riformato gli adempimenti fiscali vengono rivisti alcuni importanti adempimenti e relative scadenze. ISA Viene individuato il termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve rendere disponibili i programmi informatici relativi agli ISA e, precisamente, entro il 15 aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. Versamenti minimi I versamenti dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di ammontare non superiore a 100 euro possono essere rimandati al periodo successivo e, comunque, devono essere effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno; stesso discorso per i trimestrali per i quali viene spostato dal 16 dicembre al 16 novembre il termine ultimo per il versamento. Inoltre, il versamento relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. Dichiarazione precompilata A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (intermediari abilitati). Quindi si potranno delegare anche i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. Certificazioni uniche Il termine del 31 marzo per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Tale novità, chiaramente, scatta dal 2025. Cassetto fiscale La messa a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (presumibilmente nel cassetto fiscale), di servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle Entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate. Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi Vengono riviste le scadenze di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP. Le nuove scadenze sono: - termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP: 31 ottobre (in luogo del 30 settembre); - termine per le dichiarazioni dei soggetti IRES: ultimo giorno del decimo (in luogo del nono) mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Dall’anno 2025 le dichiarazioni possono essere presentate a partire dal 15 aprile (in luogo del 1° aprile). Inoltre, per il versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 i soggetti ISA possono adempiere entro il 30 agosto 2024 applicando la maggiorazione dello 0,4%. Controlli automatici Con riferimento alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal ricevimento della comunicazione, passano da 30 a 60 i giorni a disposizione per il versamento delle somme richieste a seguito dei controlli automatici di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972. In caso di rateazione l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 60 (anziché 30) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di tassazione separata, l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Vengono fissati a 60 giorni anche i termini, a disposizione del contribuente, per fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Concordato preventivo biennale Le novità che interessano il concordato biennale, attraverso interventi di modifica del D.Lgs. n. 13/2024, sono tante. Programmi informatici dell’Agenzia delle Entrate Viene prorogata dal 1° aprile al 15 aprile la data entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, i programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Inoltre, viene previsto che per l’anno 2024 i predetti programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ed entro il 15 luglio per i soggetti forfettari. Procedura di elaborazione e adesione alla proposta di concordato Viene introdotta la possibilità del contribuente di aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per il primo anno di applicazione dell’istituto, è prevista la facoltà di adesione alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, quindi entro il 31 ottobre 2024. Adesione al concordato per i soggetti ISA Sostituendo il comma 2 dell’art. 10, D.Lgs. n. 13/2024, viene previsto che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al periodo precedente rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dalla norma, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Resta confermato che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Cause di esclusione Intervenendo sull’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, vengono inserite ulteriori cause di esclusione. Nel dettaglio, oltre a quelle già previste, i contribuenti non possono accedere al concordato al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: - con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; - adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario; - nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone o l’associazione è interessata da modifiche della compagine sociale. Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato Vengono esclusi dai valori considerabili nell’ambito dell’attività di individuazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale. Reddito d’impresa oggetto di concordato Rispetto alla disposizione originaria (art. 16, D.Lgs. n. 13/2024): - si sostituisce l’espressione redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni con il riferimento agli utili o alle perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5, D.P.R. n. 917/1986, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE; - è introdotto il riferimento agli utili derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986); - si sostituisce l’espressione redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società ed enti soggetti all’IRES con l’espressione utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti soggetti all’IRES; - si stabilisce che fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni del TUIR. Valore della produzione netta oggetto di concordato Viene completamente sostituita la norma (art. 17, D.Lgs. n. 13/2024) che determina il valore della produzione netta, ai fini IRAP, oggetto di concordato. In particolare, le regole ai fini IRAP vengono allineate a quelle in materia di imposte sui redditi in quanto viene previsto che il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento alle disposizioni IRAP, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini IRAP. Resta confermata la soglia minima di 2.000 euro. Cessazione del concordato Si abbassa dal 50% al 30% lo scarto tra redditi effettivi e quelli concordati che determina la cessazione del concordato. In particolare, secondo la nuova formulazione della norma (art. 19, D.Lgs. n. 13/2024), in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. La stessa percentuale di scostamento vale per i contribuenti in regime forfetario. Inoltre, sempre in tema di cessazione (art. 21, D.Lgs. n. 13/2024), vengono introdotte due nuove ipotesi e precisamente: - se il contribuente aderisce al regime forfetario; - se la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone o l’associazione è interessata da modifiche della compagine sociale; - se il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%. per i contribuenti forfetari, l’ipotesi ricorre in caso di superamento dei limiti di ricavi appositamente previsti per ciascuna attività maggiorati del 50%. Determinazione degli acconti Si introducono norme più dettagliate per la determinazione degli acconti durante i periodi soggetti al concordato, valide sia per i soggetti ISA che per i contribuenti in regime forfetario. Innanzitutto, si stabilisce che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato: a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dalle norme sul concordato; b) se l’acconto dell'IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, anche in questo caso appositamente rettificato; c) se l’acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto. Flat tax incrementale sul maggior reddito Una delle novità più importanti è quella relativa all’introduzione di un regime opzionale di tassazione dell’eventuale maggior reddito tra quello dichiarato e quello concordato. Nello specifico, in entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato, i contribuenti possono optare per un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato applicando un'aliquota del: - 10% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia non inferiore a 8; - 12% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, non sia inferiore a 6 e inferiore a 8; - 15% se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia inferiore a 6. Per i contribuenti in regime forfetario, è possibile assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10% dell’eccedenza, ovvero del 3% nel caso si tratti di start-up che gode della tassazione forfetaria del 5%. Sia per i soggetti ISA che forfetari, in caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato appositamente rettificato. L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza. Decadenza dal concordato Riguardo alle ipotesi di decadenza (art. 22, D.Lgs. n. 13/2024) e, nello specifico, alle violazioni di “non lieve entità”: - viene eliminato il riferimento alle violazioni di natura penale commesse nei tre periodi d’imposta precedenti all'ammissione all'istituto; - si elimina la possibilità di evitare la decadenza se si sanano le violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi e IVA. Inoltre, viene previsto che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. Esclusione dal concordato per i soggetti forfetari Con una norma di coordinamento, viene disposto che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, tra l’altro, i contribuenti che non posseggono i requisiti per l’applicazione degli ISA (art. 10, comma 2 D.Lgs. n. 13/2024) o per i quali sussiste una delle cause di esclusione dal regime (art. 11, comma 1, lettere a-b, D.Lgs. n. 13/2024). Esclusione dagli accertamenti per i soggetti forfetari Per periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate è riconosciuta l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973). Redditometro Al fine di evitare ulteriori polemiche sul ripristino dell’accertamento sintetico del reddito il c.d. “redditometro”, si modifica la norma in materia (art. 38, D.P.R. n. 600/1973) al fine di renderla operativa. Nello specifico, resta valida la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, ma viene eliminato l’inciso “salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile” che, come si dirà appresso, viene sostituito con una disciplina più dettagliata. Scompare anche la possibilità, sempre a cura del contribuente, di fornire prova contraria in caso di determinazione sintetica del reddito basata sugli indici approvati con apposito D.M. Si introducono, infine, nuove regole per determinare sinteticamente il reddito. Nello specifico, viene previsto che la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’assegno sociale annuo, il cui importo è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Il contribuente ha facoltà di dimostrare che: a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti. Slittamento del versamento della rottamazione quater Slitta al 15 settembre 2024 il versamento della rata della rottamazione quater in scadenza il 31 luglio 2024.