Ministero del Lavoro - Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, fornisce le prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che hanno subìto effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività. Cassa integrazione ordinaria Il periodo di integrazione salariale ordinario, concesso con la causale “Emergenza COVID 19” e con la causale “COVID 19 Nazionale”, non concorre al computo della durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale autorizzabile nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto per il computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 4 del d.lgs. n. 148/2015), considerandosi tale periodo neutro ai fini del computo della durata massima del trattamento. Pertanto, un datore di lavoro che abbia già usufruito delle 52 settimane, nel biennio mobile, di cui all’articolo 12 del citato d.lgs. n. 148/2015, può usufruire di un ulteriore periodo per la causale specifica “Emergenza COVID 19”. La domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020, non operando l’ordinario requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni. I datori di lavoro che ricorrono al trattamento di integrazione salariale ordinaria, di cui alla causale in parola, limitatamente ai periodi riconosciuti, non sono tenuti al versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015. CIGO per le aziende in CIGS Le aziende che abbiano in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria con relativo trattamento, anche a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa, possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario con causale “Emergenza COVID 19- sospensione CIGS” per un periodo non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario in corso. Per la sospensione del trattamento di CIGS in corso, le aziende devono inoltrare apposita richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGS- on-line. Sono ritenute valide anche le richieste inoltrate all’indirizzo della Div. IV dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o all’indirizzo PEC dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it, con le quali si richiede l’interruzione del trattamento di CIGS in corso, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria. La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione adotta un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell’originario trattamento CIGS. Saranno presi in considerazione i trattamenti già autorizzati e i trattamenti in corso di istruttoria le cui sospensioni dall’orario di lavoro o riduzioni di orario siano attivati dalla data del 23 febbraio 2020 e fino alla data del 28 marzo 2020. Cassa integrazione in deroga Il decreto Cura Italia ha introdotto un trattamento di integrazione salariale in base alla quale le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. Qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 marzo 2020, è stato stabilito, all’articolo 2, comma 1, che il relativo trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni o Province autonome interessate. In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione. L’istanza deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”. La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”, nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa. Eventuali istanze già inviate in modalità diversa, dovranno essere comunque trasmesse in modalità telematica. Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.