Agenzia delle Entrate - Risposta n. 240 del 15 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 240 del 15 luglio 2019 riguardante il trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali. La legge di stabilità 2016, ha previsto: - l’abrogazione della norma che stabiliva l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; - l’introduzione di una nuova aliquota IVA ridotta, nella misura del 5 per cento, applicabile alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi. Inoltre è stata disposta la soppressione della possibilità per le cooperative sociali di optare, in quanto ONLUS “di diritto” per l’applicazione del regime fiscale da esse ritenuto più favorevole (esenzione o imponibilità con l’aliquota del 4 per cento). Quindi a seguito delle citate modifiche normative, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative, rese da cooperative sociali, sia direttamente sia in forza di convenzioni e contratti di ogni genere, sono da assoggettare all’aliquota IVA del 5 per cento (senza possibilità di optare per l’esenzione). Tra l’altro la norma per cui sono considerati “in ogni caso” ONLUS determinati soggetti tra i quali le cooperative sociali consentendo, altresì alle stesse di beneficiare del regime fiscale più favorevole tra quello proprio delle ONLUS e quello dettato dalla normativa speciale di riferimento, non essendo stata interessata da alcun intervento normativo, continuerà ad esplicare i suoi effetti in relazione agli altri soggetti dalla stessa qualificati come ONLUS di diritto, diversi dalle cooperative sociali e, per quanto concerne queste ultime, solo con riferimento ai tributi diversi dall’IVA. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ribadisce l’orientamento già espresso secondo il quale le cooperative sociali non possono più optare tra esenzione e imponibilità.