Nelle società cooperative, anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato vanno computati ai fini del requisito dimensionale dei 15 dipendenti previsto per la garanzia reale. «Con la conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela prevista dall'art. 18 legge 300/1970, nel testo novellato dalla Fornero (art. 1, comma 42 legge 92/2012)». Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6947 dell'11 marzo 2019, affermando un principio di diritto. Per la Suprema corte, che ha accolto, sotto questo profilo, il ricorso di un dipendente di un'azienda di trasporti locale, licenziato per una "crisi di liquidità", «deve essere superato il precedente indirizzo, seguito dalla Corte territoriale, di esclusione dei soci lavoratori subordinati dal computo dei dipendenti di un'impresa cooperativa ai fini dell'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti» (Cass. n. 7046/1998). Con la riforma introdotta dalle legge 142/2001, spiega infatti la decisione, si è approdati ad una «diversa visione della prestazione lavorativa del socio, non più quale mero adempimento del contratto sociale, ma piuttosto radicata in un "ulteriore" rapporto (appunto) di lavoro». Ed allora, «la disciplina vigente deve essere intesa nel senso della sua integrate applicazione, in costanza di rapporto associativo, ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato: sicché, anch'essi devono essere computati ai fini del requisito dimensionale». Né, infine, è di ostacolo il fatto che, nel caso concreto, i soci lavoratori necessari a raggiungere la soglia dimensionale minima per la tutela reale rivestivano la carica di presidente, vicepresidente e consigliere di amministrazione. Non sussiste, infatti, conclude la Corte, «una preclusione pregiudizialmente ostativa alla cumulabilità delle qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato essendo onerato della prova del vincolo di subordinazione, ossia dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, a potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società».