Convenzioni tra Inps e soggetti abilitati all’assistenza fiscale: fatturazione e pagamento dei compensi
Tutti i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture, riferite all’attività svolta dall’anno 2017 in poi, esclusivamente in formato elettronico, alla Struttura centrale competente, attraverso il sistema di interscambio (SDI)
Con il messaggio n. 1491 dell’11 aprile 2019, l’INPS fornisce alcune necessarie precisazioni in merito alla liquidazione e al pagamento dei compensi ai professionisti convenzionati con l’Istituto per le prestazioni rese in esecuzione delle convenzioni con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale.
A decorrere dall’anno 2017 – e specificatamente con la determinazione presidenziale n. 92 – l’Istituto ha accentrato il processo di sottoscrizione delle predette convenzioni, precedentemente demandato ai Direttori di Area metropolitana e ai Direttori provinciali. Tale scelta è stata successivamente confermata dalla determinazione presidenziale n. 138/2018.
A seguito di tale accentramento, analogamente a quanto già avveniva per i Centri di assistenza fiscale (CAF), a decorrere dall’anno 2017, è stata disposta la centralizzazione anche dell’attività di pagamento delle fatture emesse dai liberi professionisti abilitati che, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con l’Istituto, abbiano reso le prestazioni di raccolta e di trasmissione dei Modelli RED e/o delle dichiarazioni di responsabilità in materia di invalidità civile (Modelli icric, icric frequenza, iclav, acc.as/ps).
Le citate determinazioni e i messaggi ad esse relativi (messaggi n. 2535/2017 e n. 4443/2018) individuano nelle Strutture centrali i soggetti competenti a gestire i pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione. Ne consegue che i pagamenti per il servizio RED sono gestiti dalla Direzione centrale Pensioni e i pagamenti per il servizio INV CIV sono gestiti dalla Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni. Resta quindi escluso in tale ambito qualsiasi intervento da parte delle Strutture territoriali.
Pertanto, tutti i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture, riferite all’attività svolta dall’anno 2017 in poi, esclusivamente in formato elettronico, alla Struttura centrale competente, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
I liberi professionisti, che erroneamente dovessero presentare alla Struttura territoriale una o più richieste di pagamento dei compensi spettanti per l’attività resa in esecuzione della convenzione RED/INV CIV, dovranno essere invitati a rivolgersi alle Strutture centrali competenti, alle quali dovranno trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni-Contratti-Riferimento Amministrazione” pubblicato dall’Istituto sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Home” > “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.
In particolare, nella fattura elettronica, oltre al codice univoco “UF5HHG”, dovrà essere indicato il codice 0013 (identificativo della Direzione centrale Pensioni) se l’emissione della fattura è relativa alla raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli red), oppure il codice 0038 (identificativo della Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni) se la fattura è relativa alla raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli icric, icric frequenza, iclav, acc.as/ps).
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