Entrerà in vigore il 2 agosto 2024 il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024 recante la disciplina sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici. Ambito di applicazione Le disposizioni del decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni. Semplificazione degli adempimenti amministrativi Al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, elabora uno schema standardizzato per l’effettuazione del censimento dei controlli. Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni devono pubblicare nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno Capo previsti dalle disposizioni vigenti. Sistema di identificazione Ai fini della programmazione dei controlli il decreto istituisce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei: a) protezione ambientale; b) igiene e salute pubblica; c) sicurezza pubblica; d) tutela della fede pubblica; e) sicurezza dei lavoratori. Fascicolo informatico di impresa Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa di seguito «fascicolo informatico». In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione del verbale contenente l'esito dei controlli nel fascicolo informatico, l'impresa può richiedere all’amministrazione di provvedere mediante apposita istanza, anche depositata nel fascicolo, recante il numero di protocollo del verbale e la copia dell'atto corredata da una dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione deve adempiere entro il termine di cinque giorni. Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L'istituto della diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.