Contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante: convenzione INPS-MiBACT

Si tratta di due fondi - uno di parte corrente e l'altro in conto capitale -, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo

Inps – Messaggio n. 3067 del 5 agosto 2020

Convenzione


L’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.

Lo stesso articolo stabilisce che tali Fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Detto Ministero, pertanto, con decreto del 28 aprile 2020 ha stabilito il riparto di una quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18/2020 destinando una somma pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante.

Inoltre, l’articolo 1, comma 2, del suddetto decreto ministeriale ha stabilito che, al fine dell’attuazione di quanto previsto, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può avvalersi di istituti o enti della pubblica Amministrazione con i quali concordare apposite convenzioni per la definizione delle opportune modalità operative utili all’erogazione delle misure individuate.

La Direzione generale Spettacolo ha quindi richiesto la collaborazione dell’INPS, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in considerazione delle competenze dell’Istituto in materia di erogazione di strumenti a sostegno del reddito nell’ottica di garantire l’effettività dei diritti di protezione sociale dei cittadini.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 17 giugno 2020 è stata adottata la convenzione tra l’INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui si evidenziano gli aspetti principali.

Oggetto, finalità e durata della convenzione

La convenzione ha ad oggetto le modalità di collaborazione tra le Parti per l’erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2020 quale intervento utile a fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19 nell’ambito del settore socio-economico interessato.

Il Ministero, come sopra precisato, ha destinato un importo complessivo di 5 milioni di euro del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, da ripartire tra i soggetti beneficiari in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 2.000,00 euro per ciascuno di essi.

L’erogazione degli importi è effettuata dall’INPS, previa trasmissione dell’elenco dei beneficiari individuati dal MiBACT e previo trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico del Ministero.

La durata della convenzione, legata allo svolgimento delle attività previste, è fissata in un periodo non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo con apposito atto scritto d’intesa tra le Parti stipulanti.

Adempimenti delle parti

Il Ministero individua, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lett. a), b), c) del già citato decreto ministeriale del 28 aprile 2020, i beneficiari del contributo e comunica all’INPS il relativo elenco. L’Istituto provvede alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti inseriti nel predetto elenco tramite l’utilizzo della procedura Durc on line nel rispetto dei termini del procedimento fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

L’esito della verifica della regolarità contributiva è comunicato al MiBACT per consentire alla Direzione generale Spettacolo di compilare l’elenco definitivo dei beneficiari e di determinare gli importi spettanti. La stessa Direzione trasmette tempestivamente all’INPS il predetto elenco che, oltre alla misura del contributo, contiene ogni indicazione utile per il pagamento, come stabilito in dettaglio nell’allegato alla convenzione.

Il pagamento è effettuato dall’Istituto sul conto corrente bancario ovvero su carta dotata di codice IBAN a favore dei soggetti di cui all’elenco definitivo trasmesso dal Ministero, nei limiti della capienza delle risorse finanziarie trasferite all’INPS dal medesimo Ministero.

L’INPS si impegna a fornire al MiBACT il dettaglio dei singoli pagamenti effettuati o qualsiasi altro documento equivalente necessario ad attestare l’erogazione e l’accreditamento dell’importo a favore dei singoli beneficiari, per consentire al medesimo Ministero di effettuare il controllo e la rendicontazione della spesa. L’Istituto fornisce altresì l’elenco dei beneficiari per i quali il pagamento disposto non è andato a buon fine.

Provvista finanziaria e costi del servizio

Le risorse finanziarie per l’erogazione delle somme ai beneficiari sono accreditate preventivamente presso l’INPS, a valere sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione generale.

Tali provviste sono comprensive anche del rimborso, a favore dell’Istituto, degli oneri sostenuti per l’effettivo pagamento del contributo ai soggetti individuati nell’elenco definitivo trasmesso dal Ministero. L’accredito preventivo delle risorse finanziarie costituisce presupposto per il pagamento che diversamente non potrà essere effettuato.

L’importo dovuto dal Ministero all’INPS per il rimborso degli oneri sostenuti per i pagamenti è pari a 2,17 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per ogni bonifico su IBAN. A fronte del pagamento del suddetto importo, esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è trasmessa fattura elettronica al MiBACT a cura della Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.

Regime fiscale

Il contributo da erogarsi a cura dell’INPS non è soggetto a ritenuta d’acconto ai fini delle imposte sul reddito e solleva, pertanto, l’INPS dall’onere di agire quale sostituto di imposta.

Responsabilità delle Parti

Nella convenzione in oggetto sono previste specifiche clausole di esonero per l’INPS dalle eventuali responsabilità derivanti dall’attuazione della misura.

In particolare, il Ministero manleva espressamente l’Istituto da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti effettuati sulla base di errata comunicazione da parte del MiBACT. L’INPS, inoltre, non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi del Ministero nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione del contributo. Eventuali istanze e reclami derivanti dall’attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva del Ministero e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici ministeriali competenti.

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