In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06619 dell’8 settembre 2021 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'erogazione del contributo a fondo perduto perequativo previsto dal decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza Covid. A chi spetta il contributo perequativo Il contributo a fondo perduto perequativo è stato introdotto a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato: - che sono titolari di reddito agrario o che svolgono attività d'impresa, arte o professione, - i cui ricavi o compensi non siano superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis; - che abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021. Il contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta 2019. Il decreto Sostegni-bis demanda a un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze: - l'individuazione della percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo, - la determinazione della percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento ai fini del calcolo del contributo medesimo. Come accedere al contributo perequativo L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021 (come anticipato con comunicato stampa del MEF del 6 settembre 2021). Decreto MEF solo dopo il 30 settembre Il decreto attuativo, chiarisce il MEF, sarà emanato successivamente al 30 settembre 2021 in quanto la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione dell'ammontare del contributo stesso devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30 settembre 2021, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse. Infine, il Ministero chiarisce che il “risultato economico d'esercizio” richiamato dalla norma corrisponde al risultato fiscale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021.