Inps - Messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 L’INPS torna ad intervenire sugli adempimenti collegati alla sospensione dei pagamenti disposta dai decreti Covid-19 (Rilancio, Cura Italia e Liquidità) in favore dei soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria. Entro il 16 settembre è necessario versare il 50% degli importi sospesi, in unica soluzione, o a rate di pari importo fino ad un massimo di 4, senza applicazione di sanzioni né interessi. Il restante 50% deve essere versato, a partire dal 16 gennaio 2021, fino a 24 rate mensili. L’Istituto, con il messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020, concede una proroga al 30 settembre del termine entro cui devono essere trasmesse, per via telematica, le istanze di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione. Beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente (differenziati a seconda che siano inferiori o superiori a 50 milioni di euro), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nonché ai soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2020. Versamenti da effettuare entro il 16 settembre I soggetti che hanno beneficiato della sospensione possono decidere liberamente di versare gli importi dovuti: - per intero entro il 16 settembre 2020; - per intero in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020; - per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o fino a 4 mensili; - per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021. Domanda di sospensione da trasmettere entro il 30 settembre La domanda di rateizzazione dei contributi sospesi deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare, dal legale rappresentante o dagli intermediari e consulenti abilitati. Nella domanda il contribuente deve: - selezionare l’articolo di legge che riconosce il diritto alla sospensione; - compilare i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza, il periodo o i periodi interessati, il totale da rateizzare e il numero delle rate che intende versare. La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, dai soggetti iscritti alle seguenti gestioni: - Datori di lavoro con dipendenti; - Artigiani e Commercianti; - Gestione separata committenti. Il modello da inoltrare è reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” - “Tutti i servizi” - “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”. I codici di sospensione da esporre sono: - per i Datori di lavoro con dipendenti: N966, N967; N968, N969, N970, N971, N972, N973; - per la Gestione separata: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. N.B. I contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti devono presentare, entro il 30 settembre, l’apposita istanza, anche in caso di opzione per il pagamento in unica soluzione. Termini e procedure< Contribuente Adempimento (30 settembre) Versamento (16 settembre) Artigiani e commercianti (no rateazione) Istanza di sospensione Versamento 50% o 100% Artigiani e commercianti (sì rateazione) Istanza di sospensione e rateazione Versamento 50% prima rata Datori di lavoro (no rateazione) Nessuna istanza Versamento 50% o 100% Datori di lavoro (sì rateazione) Istanza di rateazione Versamento 50% prima rata Datori di lavoro agricoli Nessuna istanza Versamento 50% prima rata Datori di lavoro Lista PosPA Nessuna istanza Versamento 50% prima rata