Con la risposta n. 2 del 10 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei contributi per i rifiuti conferiti nelle piattaforme di selezione. IL QUESITO Una legge regionale prevedeva a favore dei Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali un indennizzo a tonnellata per i rifiuti sottoposti nell'anno alle operazioni di recupero. In seguito la legge è stata abrogata, e in ogni caso il Consorzio, ha deliberato, con provvedimento assembleare, di continuare a riconoscere fino alla scadenza delle convenzioni stipulate, mantenendo i criteri economici preesistenti, i contributi a favore dei Comuni, al netto della tassazione eventualmente dovuta ex lege e della quota di cui i Comuni dovessero beneficiare da parte della Regione. Quindi il Consorzio ha stanziato prudenzialmente a bilancio un accantonamento nel conto economico per gli indennizzi deliberati. Tali accantonamenti non sono fiscalmente deducibili nell'esercizio di imputazione, pertanto è stato chiesto se il suddetto componente negativo di reddito possa essere recuperato nell'esercizio di corresponsione dell'indennizzo. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Nello specifico si tratta di verificare se la somma accantonata a conto economico, derivante da accordo convenzionale, diretta a ristorare i disagi ambientali dei Comuni ospitanti, quale contributo per i rifiuti conferiti nelle piattaforme di selezione, debba considerarsi sopravvenienza passiva deducibile integralmente nell'esercizio in cui la relativa spesa viene sostenuta, ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del TUIR. In particolare i contributi in questione trovano la loro fonte in un articolo di legge regionale abrogato. L’Agenzia dell’Entrate ha specificato che in ogni caso, sia qualora i contributi abbiano natura sinallagmatica sia qualora non l'abbiano, la corresponsione degli stessi ai Comuni sarebbe fiscalmente deducibile, nel rispetto del principio di competenza di cui all'articolo 109 del TUIR. Nello specifico, l'onere di cui si tratta risulta inerente lo svolgimento dell'attività svolta del consorzio stesso; quindi nel primo caso assumerebbe la classificazione di costo d'esercizio dell'attività del Consorzio a fronte di un'obbligazione sorta sulla base di una pattuizione contrattuale e, nel secondo caso a fronte della rinuncia a un diritto controverso subordinata al ricorrere di precise condizioni da parte del Consorzio comunque inerente lo svolgimento dell'attività svolta del consorzio medesimo.