Contributi a fondo perduto Sostegni-bis: i codici tributo per l’utilizzo in compensazione

Con la risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Sostegni-bis).

Tale articolo ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiori a dieci milioni di euro e fino a quindici milioni, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso comma 30-bis.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento dei contributi di cui trattasi. In proposito, il punto 4.4 del citato provvedimento prevede che i contributi stessi “su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

– “6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”;
– “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”;
– “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Restituzione spontanea

In merito alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, il punto 6.1 del richiamato provvedimento del 13 ottobre 2021 ha stabilito che:

– le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
– il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472;
– i versamenti in parola sono effettuati mediante compilazione del modello F24 ELIDE secondo le indicazioni e gli specifici codici tributo, riepilogati nella seguente tabella, previsti dalle risoluzioni n. 24 del 12 aprile 2021 e n. 48 del 19 luglio 2021.

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