Agenzia delle Entrate - Risposta n. 270 del 18 luglio 2019 Con la risposta a interpello n. 270 del 18 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli adempimenti fiscali ai fini della dichiarazione dei redditi in capo a un soggetto trasferitosi in Gran Bretagna nel 2018. Per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e, in particolare, della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni (ratificata dalla legge n. 329/1990), è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti. In particolare, la Convenzione stabilisce che l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. La residenza fiscale secondo il TUIR A tal riguardo il TUIR considera residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. Queste tre condizioni sono tra loro alternative. Il TUIR prevede inoltre che, per le persone residenti in Italia, l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese. Gli effetti della dichiarazione relativa al trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero, rese all’ufficio consolare competente, decorrono dalla loro data di presentazione, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza. Nel caso in cui il contribuente sia soggetto fiscalmente residente nel nostro Paese per il periodo d’imposta 2018, sussistendo una delle tre condizioni previste dal TUIR (nella specie, l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta), consegue che per l’annualità 2018 tutti i redditi percepiti, dovunque siano stati prodotti, devono essere dichiarati ai fini dell’imposizione nel nostro Paese, con possibilità di evitare l’eventuale doppia imposizione sul reddito, sulla base di quanto previsto dalla Convezione.