La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro, con la circolare n. 16 del 2019, ha fornito le indicazioni operative relative all’introduzione dei criteri per l’accesso al trattamento di CIGS, in via sperimentale, a seguito della stipula di contratti di espansione, per le ipotesi di uscita anticipata e l’effettuazione di nuove assunzioni. La misura è prevista per il biennio 2019-2020, con una durata massima di 18 mesi, nel limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l’anno 2019, 11,9 milioni per l’anno 2020 e 6,8 milioni di euro per l’anno 2021. Disciplina generale Il contratto di espansione, come ricordato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 16 del 6 settembre 2019, può essere adottato dalle imprese con un organico superiore alle 1.000 unità lavorative che abbiano avviato un processo di reindustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa volta a modificare i processi aziendali. La verifica del requisito dimensionale deve essere effettuata con riferimento ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. N.B. E’ necessario fare riferimento al numero di lavoratori in organico della singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale e non ai gruppi di imprese o RTI. Le imprese richiedenti devono inserire nel contratto di espansione la programmazione per l’assunzione di nuove professionalità e un progetto formativo e di riqualificazione del personale già dipendente, attraverso riduzioni orarie e l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. N.B. Il contratto di espansione può essere stipulato anche quando la struttura organizzativa dell’impresa è articolata in diverse unità produttive o in strutture con missioni produttive diverse abbia in corso altri strumenti di ammortizzatori sociali o di riduzione oraria. Il concetto di unità produttiva L’unità produttiva viene definita dall’INPS come lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, che possiede i seguenti requisiti: - autonomia finanziaria o tecnico funzionale, atta a raggiungere, in autonomia, gli obiettivi produttivi della singola unità mentre l’autonomia tecnico funzionale va individuata nell’idoneità della struttura ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o servizi; - idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso; - essere in possesso di maestranze adibite in via continuativa. Elementi essenziali del contratto Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali: - numero dei lavoratori da assumere e relativi profili professionali; - programmazione temporale delle assunzioni; - durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro; - misura della riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e numero dei lavoratori interessati; - progetto di formazione e riqualificazione completo e dettagliato, inclusa la previsione del recupero occupazionale di almeno il 70% dei lavoratori. Il programma di formazione deve essere certificato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di espansione, da organismi terzi pubblici o privati. L’onere formativo è posto a carico dell’impresa, anche esclusivamente on the job. Le previsioni del recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie e dalla formazione devono essere nella misura minima del 70%, attraverso il rientro in azienda o il riassorbimento presso unità diverse della stessa impresa o di imprese terze. Il programma di formazione deve garantire che almeno il 70% del personale coinvolto nelle riqualificazioni acquisisca le nuove competenze e rientri nel circuito produttivo. Uscita anticipata Possono prestare consenso all’uscita anticipata i lavoratori che: - non si trovano a più di 5 anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata; in tale conteggio è inclusa la finestra di tre mesi prevista in caso di pensione anticipata; - abbiano maturato il requisito minimo contributivo. Una volta siglato e depositato l’accordo, la procedura di mobilità si deve concludere con la non opposizione al licenziamento da parte dei lavoratori che vi aderiscono. Riduzione oraria Ai lavoratori coinvolti nel contratto di espansione si applica una riduzione oraria non superiore al 30% dell’orario giornaliero con trattamento di integrazione salariale straordinaria. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stato stipulato. Ad essa deve corrispondere la programmazione di una formazione e riqualificazione del lavoratore interessato per l’intero periodo di sospensione. N.B. Non è consentito lo svolgimento di lavoro straordinari da parte dei lavoratori beneficiari di integrazione salariale. Procedura da eseguire Per accedere alle opportunità collegate alla stipula del contratto di espansione, il datore di lavoro deve avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a raggiungere un accordo che farà parte integrante del contratto da sottoscrivere in sede governativa alla presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le rappresentanze sindacali aziendali o le RSU. Al Ministero del Lavoro è affidato il compito di verificare: - che sia stato presentato il progetto di formazione e di riqualificazione corredato dalla richiesta di certificazione; - la pianificazione delle riduzioni o sospensioni dell’orario di lavoro; - la programmazione e il numero delle nuove assunzioni; - la copertura finanziaria dell’onere necessario. Nel caso in cui si voglia ricorrere anche all’uscita anticipata, sempre in sede di accordo governativo è necessario raggiungere un accordo di mobilità non oppositiva corredato dall’esplicito consenso da parte del lavoratore. In questo caso si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con il conseguente riconoscimento ai lavoratori di una indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Deposito contratti Il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, senza recarsi presso gli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale adempimento deve essere assolto entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni dello stesso decreto. L’obbligatorietà della procedura telematica è estesa, a decorrere dal 15 settembre 2019, a tutti i contratti di secondo livello, siano essi aziendali o territoriali. Contratto di espansione: requisiti e procedure Requisiti Organico oltre 1.000 unità Processo di reindustrializzazione o riorganizzazione Periodo di vigenza: 2019-2020 Durata massima: 18 mesi Procedura Raggiungimento accordo sindacale Sottoscrizione accordo in sede ministeriale Deposito telematico dell’accordo Applicazione delle misure e richiesta della CIGS