Agenzia delle Entrate - Risposta n. 352 del 15 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 352 del 15 settembre 2020 riguardante l’imposta di bollo e la modalità di assolvimento dell'imposta per i contratti e le offerte per la fornitura di beni, servizi e lavori, sopra e sotto la soglia comunitaria, formati su piattaforma elettronica. L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. n. 642 del 1972, che all'articolo 1, stabilisce che sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa. L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. In merito agli atti indicati in Tariffa, si osserva che l'articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio per le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti. Gli atti e documenti redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'articolo 1341 del codice civile sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta. Detta nota va intesa nel senso che non è sufficiente che un atto o documento sia redatto sotto forma di corrispondenza, per essere sottoposto al pagamento dell'imposta bollo solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 24 della Tariffa, poiché, qualora ci si trovi in presenza di atti, quali quelli individuati dalla nota a margine dell'articolo in commento, l'imposta in argomento è dovuta sin dall'origine. Sul punto l'articolo 1350 del codice civile relativamente agli atti che devono farsi per iscritto, dispone, tra gli altri, che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità gli altri atti specialmente indicati dalla legge. Pertanto, occorre esaminare se i contratti debbano essere redatti a pena di nullità in forma scritta. Il "Codice dei contratti pubblici", disciplina i contatti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori, opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. Nell’ambito della pubblica amministrazione, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Nell’ipotesi di contratti di importo superiore a 40.000 euro, nell'ambito del sistema del mercato elettronico, si ritiene che detti contratti, stipulati secondo le "Fasi delle procedure di affidamento" indicate nel citato articolo 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche "mediante corrispondenza", seppure a seguito di modifiche normative intervenute, non hanno abbandonato la forma che configura la scrittura privata. I contratti stipulati dall’Ente pubblico secondo le modalità procedurali previste per le gare e per gli affidamenti diretti sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.