Contratti di lavoro: proroga non sia automatica, ma condizionata a esigenze imprenditoriali

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, in una lettera al ministro Catalfo, chiede un intervento nel DL Agosto e chiarimenti sulle altre criticità della norma

Rendere la proroga dei contratti di lavoro non automatica, ma condizionata al perdurare delle esigenze imprenditoriali. È la richiesta del Consiglio nazionale dei commercialisti che, in una lettera inviata al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, chiede di inserire una modifica in tal senso nel decreto Agosto di prossima emanazione e chiarire alcuni dubbi creatisi in seguito alla proroga e al rinnovo dei contratti a termine e di apprendistato introdotti dal decreto Rilancio.

La legge di conversione del decreto (legge n. 77 del 17 luglio 2020) ha previsto che, a causa dell’emergenza epidemiologica ancora in corso, il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi quelli di tipo stagionale e in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti.

“Con l’istituzione di una proroga automatica ex lege – afferma Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti –, il legislatore trascura completamente l’interesse del datore di lavoro all’esecuzione della prestazione da parte del lavoratore dipendente. A non essere rispettata è quindi la reale necessità imprenditoriale come, per esempio, nel caso di un contratto a termine stipulato per sostituire un lavoratore assente per maternità: in base all’interpretazione letterale della norma, infatti, al rientro del lavoratore assente dovrà comunque essere obbligatoriamente prorogato il sostituto”.

Per i commercialisti occorrerebbe quindi un espresso annullamento del periodo di proroga, essendo la disciplina lacunosa anche in merito agli effetti della proroga stessa sul rapporto di lavoro, in particolare rispetto alle limitazioni previste dal D.Lgs. n. 81/2015 in tema di rispetto dei termini di durata, del numero di proroghe, del diritto di precedenza e di computabilità del lavoratore in organico.

“Ad essere incerta è anche la portata del periodo di sospensione utile per il computo del differimento della data di scadenza dei contratti a tempo determinato – spiega Roberto Cunsolo, consigliere nazionale dei commercialisti delegato all’area Lavoro –. Infatti, se non sembrano esserci perplessità in ordine alla utilità dei periodi di sospensione a fronte dei quali il datore di lavoro ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali causalmente riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si reputa dubbia la computabilità dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa attraverso il ricorso all’istituto delle ferie o dei permessi retribuiti”.

Sempre riguardo al periodo di sospensione, secondo Cunsolo “occorre chiarire se, in caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro, le giornate di non lavoro valgono come sospensione e quindi da recuperare oppure, non essendoci di fatto una sospensione dell’attività lavorativa, non si debba procedere con la proroga del contratto. Da ultimo, occorre chiarire se a fronte della proroga del contratto di lavoro a termine in regime di somministrazione venga automaticamente prorogato anche il contratto commerciale fra agenzia di somministrazione e utilizzatore”.

“La situazione emergenziale straordinaria in cui ci troviamo e il susseguirsi delle norme emanate nell’ultimo periodo impongono di avere almeno un quadro chiaro entro cui operare senza incorrere in contestazioni giuslavoristiche – conclude il presidente Miani –. È quindi necessario intervenire con il decreto Agosto, di prossima emanazione, rendendo la proroga non automatica, ma condizionata al perdurare delle esigenze imprenditoriali. Allo stesso tempo, auspichiamo rapidi chiarimenti in merito alle altre criticità evidenziate”.

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