Contraffazione: il codice tributo per la multa della polizia comunale

In tal caso la somma riscossa confluisce per il 50% nelle casse dell’ente locale competente, mentre il restante finisce nel bilancio dello Stato per essere destinato al contrasto del fenomeno

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 84/E del 4 ottobre 2019


Per chi acquista una merce chiaramente contraffatta è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 a 7mila euro, la penalità sale da un minimo di 20mila euro e fino un milione di euro, se l’acquirente è un commerciante oppure un importatore o un qualunque altro soggetto diverso dal consumatore finale. A stabilirlo è l’articolo 1, comma 7, Dl n. 35/2005. La stessa norma prevede che possano procedere d’ufficio o su denuncia all’accertamento della violazione anche gli organi di polizia amministrativa. In tal caso le somme riscosse sono versate interamente nelle casse dello Stato per essere riassegnate e destinate alla lotta alla contraffazione.

Se invece la sanzione è applicata dalla polizia comunale, il 50% del riscosso è dirottato all’ente locale competente tramite il codice tributo “3022” istituito con la risoluzione n. 84/E del 4 ottobre 2019.

Il codice deve essere riportato nella sezione “Imu e altri tributi locali” del modello F24, indicando:

  • nel campo “identificativo operazione”, gli estremi dell’atto di irrogazione della sanzione
  • nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del comune a cui appartiene l’organo di polizia comunale
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata constatata la violazione.

In bianco i rimanenti campi.

Per le sanzioni applicate da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è effettuato sempre tramite il modello F24, ma utilizzando il codice tributo “3021” istituito con la risoluzione n. 47/2005, da riportare nella sezione “Erario” del modello, indicando come “anno di riferimento” quello in cui è stata contestata l’infrazione.

La pena pecuniaria in questione non è utilizzabile in compensazione.

Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 84/E/2019

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