Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, oltre a prevedere una nuova stretta sull’utilizzo dei crediti derivanti dai bonus edilizi, primo fra tutti il Superbonus, contiene una serie di norme fiscali. In particolare, si interviene su alcune recenti disposizioni al fine di evidenziarne in modo più preciso l’ambito applicativo. È il caso del nuovo principio al contraddittorio previsto dallo Statuto dei Contribuenti come modificato dalla riforma fiscale (D.Lgs. n. 219/2023). Il nuovo decreto definisce la data del 30 aprile 2024 quale spartiacque per l’applicazione delle nuove disposizioni. Inoltre, si concede un maggior lasso di tempo, più precisamente fino al 31 maggio 2024, per fruire del ravvedimento speciale, sia nella versione originaria prevista dalla legge di Bilancio 2023 che nella nuova versione introdotta dal decreto Milleproroghe. Proviamo, dunque, ad approfondire le novità. Contraddittorio preventivo Il decreto interviene sull’entrata in funzione di uno dei principi cardine su cui si baserà, nell’immediato futuro, il rapporto fisco-contribuenti. Si tratta del principio del contraddittorio preventivo, previsto dall’art. 6-bis della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, contenente la riforma dello Statuto. In sintesi, la norma stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, debbano essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Tale diritto al contraddittorio viene escluso per gli atti privi di contenuto provvedimentale e cioè quegli atti che non si riferiscono a soggetti e situazioni generali e astratte, ma sono indirizzati a soggetti e situazioni rispettivamente particolari e concrete. Per individuare i provvedimenti per cui sussiste il diritto al contraddittorio, si ha riguardo all’effettiva natura e contenuto decisorio dell’atto, indipendentemente dalla sua denominazione. Procedura da seguire per il contraddittorio preventivo Dal punto di vista prettamente procedurale: - l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema del provvedimento tributario atto a incidere sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo; - il provvedimento non può essere adottato prima della scadenza del termine di cui sopra ovvero di quello prorogato dall’amministrazione, ove ritenuto necessario ai fini del contraddittorio, per non più di 30 giorni; - se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione del provvedimento conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. Al termine di questo iter procedurale, l'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. Applicazione agli atti a partire dal 30 aprile 2024 La nuova norma non contiene alcun riferimento alla sua entrata in vigore o meglio alla definizione di quali siano gli atti cui si applicano le nuove regole. Infatti, sino ad ora, si faceva riferimento all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 219/2023 ovvero il 18 gennaio 2024, ma ciò aveva suscitato alcune perplessità non potendosi, in tal modo, identificare con esattezza una linea di demarcazione tra vecchia e nuova disciplina. Si è dunque stabilito che le regole sul contraddittorio preventivo non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito a comparire ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, emesso prima di tale data. Pertanto, agli atti emessi prima di tale data si applica la disciplina previgente. Comunque, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, uniformandosi alla disciplina riformata, abbia comunicato al contribuente lo schema d’atto, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza di 120 giorno come descritto sopra. Ravvedimento speciale Un’altra importante novità riguarda la definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 174-178, legge n. 197/2022). Si tratta del ravvedimento speciale mediante il quale è possibile regolarizzare le violazioni diverse da quelle definibili con la c.d. definizione agevolata avvisi bonari e regolarizzazione irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute poteva essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023 (ovvero 2 ottobre in quanto il 30 settembre era sabato). Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Il decreto interviene riaprendo la finestra temporale per permettere ai contribuenti di utilizzare la definizione agevolata oltre i termini ormai scaduti del 30 settembre 2023. Nello specifico, viene previsto che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un’unica soluzione è possibile versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste in origine, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini originariamente previsti (quindi 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024). In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione del 30%, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Estensione alle dichiarazioni del periodo d’imposta 2022 Il ravvedimento speciale è stato successivamente esteso, ad opera del decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023), alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 con il versamento, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024, ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Il nuovo decreto interviene anche su questa norma prevedendo che il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2024, ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Restano confermate le rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, con gli interessi nella misura del 2% annuo.