Per i reati fallimentari il vincolo della continuazione è ammissibile nel solo caso di contiguità temporale tra le diverse violazioni. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48489 del 28 novembre 2019. IL FATTO Il caso di specie trae origine dal rigetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione da parte del tribunale di Milano. I giudici di merito erano giunti alla conclusione che l'istanza dell'imputato era priva di fondamento sulla base della considerazione delle modalità di svolgimento dei singoli episodi criminosi e del loro carattere del tutto autonomo, in particolare al fine di escludere la presenza del vincolo della continuazione nel caso di specie, era stato il mancato accertamento della unicità del decisione di commettere i reati contestati nel corso del procedimento de quo. Infatti, al fine di potere riconoscere la presenza del reato continuato è necessaria la positiva verifica di una sola decisione criminosa da parte del reo, dovendosi in caso contrario essere applicata la normativa prevista per gli illeciti non vincolati dal vincolo della continuazione. L'imputato ritenendo, comunque la decisione di merito del tutto infondata, proponeva ricorso per cassazione deducendo comunque un unico motivo. Osservava infatti nella propria tesi difensiva come nel corso del procedimento fosse stata indiscutibilmente raggiunta la prova, dei collegamenti tra le diverse società ad ogni modo coinvolte nelle operazioni criminose, pertanto per tale carattere della condotta criminosa complessiva che aveva avuto origine da una sola decisione da parte del reo avrebbe dovuto essere rilevata la presenza del reato continuato e del più miti trattamento sanzionatorio per esso previsto. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso dai giudici della corte suprema con la sentenza qui in commento. Infatti se è pur vero che nel caso in cui l'esecuzione di molteplici illeciti, sia il prodotto di una sola deliberazione e di una un unica decisione da parte del reo di porsi contro la legge paia necessario un diverso e più mite trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi in cui le condotte criminose paiono il prodotto di molteplici decisioni di porsi contro l'ordinamento. Tuttavia tale esigenza sia pure indubbiamente meritoria, deve essere contemperata con la necessità di non ridurre in maniera indiscriminata il trattamento sanzionatorio e di evitare che l'accertamento del vincolo della continuazione consenta di evitare i rigori della legge penale. Pertanto il discorso si porta sulle modalità concrete di accertamento dell'unicità della decisione da parte del reo, secondo i giudici della Corte di Cassazione infatti si sarà in presenza di una sola deliberazione nel caso in cui le condotte poste in essere in violazione alla legge penale siano ravvicinate nel tempo e contigue. Tale necessità è di intuitiva evidenza, infatti nel solo caso in cui le condotte siano ad ogni modo ravvicinate nel tempo paiono il prodotto della medesima deliberazione, nel caso contrario invece che le singole condotte criminose siano distanziate nel tempo e nello spazio non potrà che sostenersi di essere in presenza di una molteplicità di decisioni da parte del reo e di un atteggiamento che presenta una maggior riprovevolezza da parte del reo, che pertanto deve essere sanzionato con superiore rigore. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell'imputato non poteva esser riconosciuta l'unicità della decisione criminosa dato che le singole violazioni erano piuttosto distaccate nel tempo pertanto il prodotto di diverse decisioni criminose.