L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 180 del 10 settembre 2024 in tema di cessione e compensazione del credito IVA trimestrale. L'istituto del consolidato fiscale, disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR e dal decreto ministeriale 1° marzo 2018, è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo di un gruppo, che consente di determinare in capo alla società o ente controllante un'unica base imponibile costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società controllata. Le società partecipanti al consolidato possono, dunque, trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite indicato dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997 [limite ora contenuto nell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro]. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito. Le modalità ed i limiti di utilizzo dei crediti trasferiti dalle società partecipanti al consolidato ai sensi del citato articolo 7, comma 1, lettera b) del DM del 2018, sono stati, peraltro, approfonditi dall’Agenzia delle Entrate con diversi documenti di prassi. Con specifico riferimento ai crediti IVA emergenti dalle liquidazioni trimestrali, si osserva che l'articolo 12sexies del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. Decreto Crescita), inserito in sede di conversione dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58, modificando il comma 4ter dell'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, ha introdotto la possibilità per i soggetti passivi IVA purché in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale ex articolo 38bis comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di cedere i crediti IVA infrannuali chiesti a rimborso, superando il divieto di cessione degli stessi contemplato dalla previgente formulazione. Dunque, sono ''liberamente cedibili ai terzi'' non tutti ''i crediti IVA esposti nel modello TR'', ma solo quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione.