Anche quest’anno, tra gli adempimenti di fine anno cui sono tenuti i datori di lavoro, un ruolo primario è assegnato al conguaglio fiscale, che precede quello contributivo. A tal fine il sostituto d’imposta deve svolgere una serie di verifiche riguardanti il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, il rispetto delle scadenze previste per il conguaglio fiscale e i premi di produzione. Operazioni di conguaglio fiscale Le operazioni finanziarie derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2024: in base al criterio di cassa allargato previsto dal TUIR, infatti, vanno a comporre il reddito del lavoratore anche le somme e i valori effettivamente corrisposti entro il 12 gennaio 2024, se riferiti a spettanze del 2023. In fase di elaborazione del LUL di dicembre è dunque necessario procedere: 1) Determinazione base imponibile Sono esenti da tassazione gli importi erogati a titolo di: - contributi previdenziali a carico del lavoratore; - premi per polizze a copertura dei rischi professionali da infortunio; - indennità di mensa (fino a 5,26 euro al giorno); - assegni per il nucleo familiare; - indennità di trasferta - in Italia fino a 46,48 euro al giorno e all’estero fino a 77,47 euro; - rimborsi per spese di trasferta - in Italia fino a 15,49 euro al giorno e all’estero fino a 25,82 euro; - trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno; 2) Calcolo dell'IRPEF netta: previo calcolo delle detrazioni annue spettanti, stornare le detrazioni già fruite in corso d’anno dal lavoratore dipendente e determinare l'imposta netta complessiva. 3) Effettuazione del conguaglio All’imposta netta determinata in via definitiva deve essere sottratto il totale delle ritenute operate in corso d’anno al fine di: - recuperare la differenza in meno qualora l'imposta netta risulti superiore all'ammontare trattenuto; - rimborsare al dipendente l'eccedenza qualora le ritenute operate eccedano l'imposta netta. Trattamento integrativo del reddito Il trattamento integrativo del reddito spetta ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a condizione che il reddito complessivo annuale non sia essere superiore a 15.000 euro. Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare: o pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda o comunque non superiore a 1.200 euro annui. In sede di conguaglio, il datore di lavoro verifica la spettanza del trattamento o della ulteriore detrazione e, qualora risulti non spettante o erogata in eccesso, provvede al recupero del relativo importo operando una ritenuta in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro. Verifica fringe benefit esenti La valorizzazione dei fringe benefit deve avvenire in base al loro valore normale: si tratta, come stabilito dal TUIR, del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023) ha fissato fino a 3.000 euro, per l’anno 2023, la soglia di esenzione dei fringe benefit che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, ma esclusivamente in favore dei lavoratori che hanno figli a carico. L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2023, ovvero alle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. In caso di ricorso ai voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo. Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Determinazione del TFR Il calcolo per la determinazione del TFR è costituito dalla somma di tutti gli elementi retributivi, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese (art. 2120 cod. civ.). Sono quindi da ricomprendere tutte le somme corrisposte ricorrentemente (es. compenso per interventi in caso di reperibilità). Nel calcolo della retribuzione annua utile al TFR, rientrano i seguenti elementi: - superminimo o ad personam; - superminimi collettivi; - elemento distinto della retribuzione (Edr); - indennità di mensa; - maggiorazioni contrattuali per lavorazioni o orari disagiati (fatte salve diverse previsioni contrattuali); - straordinari forfetari e maggiorazioni di turno; - altri elementi corrisposti mensilmente, quali premi presenza, indennità di cassa; - elementi con corresponsione periodica ricorrente (bonus, premi di rendimento, incentivazioni, partecipazioni agli utili, provvigioni); - compenso per lavoro straordinario prestato con continuità e non occasionalmente; - tredicesima mensilità e gratifica natalizia; - altre mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva; - importi per festività non godute; - indennità sostitutiva del preavviso; - contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo antecedente al 28 aprile 1993 - D.Lgs. n. 124/1993); - premi per polizze stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore. Restano voci escluse dal computo del TFR - rimborsi spese analitici; - indennità chilometriche per l’utilizzo di veicoli personali per scopi aziendali; - indennità di trasferta; - una tantum occasionali; - compenso per lavoro straordinario prestato occasionalmente; - altre liberalità corrisposte a carattere non ricorrente; - borse di studio erogate a figli dei dipendenti; - somme corrisposte in seguito a conciliazioni e/o pronunce giudiziali a titolo di risarcimento; - contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo successivo al 28 aprile 1993 - D.Lgs. n. 124/1993); - contributi a carico del datore di lavoro versati a fondi assistenziali integrativi. I contratti collettivi di lavoro possono anche derogare ai criteri di computo posti dal legislatore a svantaggio del lavoratore. Verifica ferie legali Il rispetto della normativa vigente in termini di fruizione delle ferie legali pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di operare dei controlli e una serie di conseguenti adempimenti. Entro il mese di dicembre 2023 i lavoratori dipendenti devono aver fruito di almeno due settimane delle ferie maturate nell’anno in corso, mentre le eventuali settimane di ferie residue devono essere godute entro il 30 giugno 2025. Il termine ordinario di fruizione si sospende in caso di: - astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; - malattia di lunga durata. L'INPS, nella circolare n. 106 del 2023 ha specificato che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse. Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (o del mese) al quale era stato imputato. In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale, inoltre, l'Istituto osserva che l’effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l’erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell’indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato, può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 c.c.) della correlativa azione di ripetizione. Per quanto riguarda il flusso UniEmens in cui occorre gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie, attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.