L’INPS, nella circolare n. 106 del 20 dicembre 2023, fornisce i dati utili ad effettuare le operazioni di conguaglio contributivo, verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive correlate all’imponibile e accertare l’imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti variabili. Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2023 vanno necessariamente evidenziati nel flusso Uniemens, valorizzando l’elemento VarRetributive di DenunciaIndividuale, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi" con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Le operazioni che generalmente danno luogo a conguagli e recuperi contributivi sono: - l’applicazione del massimale contributivo e pensionabile (soggetti di prima occupazione successiva al 31 dicembre 1995); - la verifica dell’esatto ammontare esente dei fringe benefit; - l’imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione; - i conguagli legati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria e relative compensazioni contributive e la rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo tesoreria. Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate, oltre che con il flusso UniEMens di competenza del mese di dicembre 2023 in scadenza il prossimo 31 gennaio, anche con la denuncia del mese di gennaio 2024, da trasmettere entro il 28 febbraio. Elementi variabili della retribuzione Si tratta di specifiche fattispecie, legate alla corresponsione di straordinari, trasferte, malattia, infortunio, permessi, ferie, CIG, indennità di cassa, congedi vari. Al riguardo va osservato che gli elementi relativi al mese di dicembre 2023 corrisposti o trattenuti nel mese di gennaio 2024 si considerano: - con il principio di competenza (dicembre 2023) ai fini assicurativi, posizione del lavoratore; - retribuzioni del mese di gennaio 2024 ai fini dell’assoggettamento contributivo; Detti importi non incidono dunque nella determinazione dei massimali dell'anno 2023. Contributo aggiuntivo IVS Si tratta di una contribuzione aggiuntiva applicata nel caso di regimi pensionistici che prevedono aliquote a carico del dipendente inferiori al 10%. Esso deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari, per il 2023, a € 52.190,00. Il predetto limite deve essere mensilizzato: l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2023, € 4.349,00. Ne deriva che il calcolo del contributo effettuato applicando il criterio della mensilizzazione va verificato a fine anno, o comunque nel mese di cessazione del rapporto, al fine di procedere ad eventuali operazioni di conguaglio. Fringe benefits Il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d’imposta 2023, a: - € 3.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico; - 258,23 euro per I restanti lavoratori. La somma dei benefit di valore superiore al predetto limite, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi, concorre interamente a formare reddito imponibile. Solo ai fini contributivi, l’INPS ha precisato che in caso di superamento del limite di esenzione, l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe - benefit da essa erogato. Detassazione mance Ai fini del recupero dell’importo relativo alle mance oggetto dell’agevolazione i datori di lavoro interessati del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Nella denuncia di competenza di dicembre 2023 i datori di lavoro devono utilizzare la sezione “VarRetributive” con le variabili retributive di nuova istituzione, di seguito riportate, per ciascuna competenza dell’anno interessata dall’agevolazione in commento, che deve essere valorizzata singolarmente in “AnnoMeseVarRetr”: - MANCE: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in “AnnoMeseVarRetr”, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo delle mance oggetto dell’agevolazioneper la medesima mensilità di competenza. - MANDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a MANCE, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza del massimale. Se l’eccedenza del massimale per la competenza “AnnoMeseVarRetr”: - è maggiore o uguale dell’importo delle mance oggetto dell’agevolazione per la medesima competenza, deve essere utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile MANCE, per abbattere l’importo delle mance; - è minore dell’importo delle mance oggetto dell’agevolazione per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile MANCE per abbattere la parte restante dell’importo mance; - MANMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate delle mance oggetto dell’agevolazione, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.