In costanza di fruizione del congedo per malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del periodo di comporto, definita dalla contrattazione collettiva, al termine del quale l’azienda può procedere al licenziamento senza che sia necessario preavvisare il lavoratore dell’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto. Il lavoratore che si trova in congedo per malattia in quanto impossibilitato a svolgere la propria prestazione è comunque tenuto al pieno rispetto di una serie di vincoli contrattuali, in primis con riferimento al proprio comportamento, che deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza (art. 1175, c.c.) e buona fede (art. 1375, c.c.) nonché di diligenza (art. 2104, c.c.) e fedeltà (art. 2105, c.c.). Anche durante il periodo di congedo per malattia il lavoratore che dovesse violare queste regole, soggiace all'azione disciplinare da parte del datore di lavoro (art. 2106, c.c.). Svolgimento di altra attività lavorativa Nel nostro ordinamento non è previsto un divieto assoluto per il dipendente, assente per malattia, di prestare altra attività di lavoro o volontariato, anche a favore di terzi o di tipo ludico: tale condotta non integra di per sé un inadempimento degli obblighi contrattuali imposti al prestatore d’opera, che può dedicarsi ad altre occupazioni. Ciò, tuttavia, non significa che il compimento di tali attività sia del tutto irrilevante sotto il profilo disciplinare: è legittimo, infatti, il licenziamento del dipendente sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere che la malattia era simulata sia quando l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. Lo svolgimento da parte del lavoratore di un’altra attività lavorativa durante la malattia può determinare giusta causa di licenziamento tutte le volte in cui: - la tipologia di attività svolta è sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia; - l’attività svolta è tale da poter pregiudicare o procrastinare la guarigione e con essa il rientro del lavoratore in servizio (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27656; Cass., 27 settembre 2018, n. 23298). Tra le fattispecie rinvenibili in giurisprudenza ci sono: - lo svolgimento della mansione di addetto al servizio ai tavoli e alla riscossione alla cassa presso un locale pubblico in orario notturno; - la prestazione di un’attività lavorativa gratuita in favore dei familiari del tutto incompatibile con il non buono stato di salute certificato dal medico; - lo spostamento in motocicletta per raggiungere un altro luogo di lavoro; - lo svolgimento per un’azienda concorrente delle stesse mansioni svolte presso il datore di lavoro. Il licenziamento disciplinare risulta legittimo anche in conseguenza dell’abuso delle assenze per malattia da parte del lavoratore, qualora le comunichi sistematicamente all’ultimo momento utile e ne usufruisca a ridosso dei giorni di riposo. In questo caso, il comportamento del dipendente è tale da recare un grave pregiudizio all’organizzazione aziendale. Mancato rispetto delle procedure connesse alla malattia Il lavoratore in malattia è tenuto ad effettuare una serie di adempimenti, tra cui la visita presso un medico convenzionato col SSN, la comunicazione dell’assenza al datore di lavoro, il rispetto delle fasce di reperibilità per le visite di controllo. Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia e di giustificarlo con valida documentazione medica. Le modalità e i termini entro cui effettuare tale comunicazione sono stabiliti dai CCNL ed eventualmente dai regolamenti aziendali. Lo stato di malattia può essere controllato, su richiesta del datore o dell’INPS, solo dalle strutture competenti: - i servizi medico-legali delle ASL; - il personale medico dell’INPS. Il lavoratore assente per malattia ha l’obbligo di essere reperibile dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese domeniche e giorni festivi. L’assenza ingiustificata alla visita di controllo così come il rifiuto di sottoporsi alla visita sono sanzionati come di seguito indicato: - assenza alla prima visita di controllo: perdita totale del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia; - assenza alla seconda visita di controllo: riduzione del 50% del trattamento economico per i giorni successivi al decimo; - assenza alla terza visita di controllo: sospensione erogazione indennità INPS. Costituiscono, a tal proposito, legittimo motivo di licenziamento: - la produzione di certificati medici falsi; - la mancata comunicazione al datore di lavoro dell'inizio della malattia, seppure in presenza di un idoneo certificato medico giustificativo dell'assenza (Cass. 4 febbraio 2015, n. 2023); - la reiterata assenza alle visite domiciliari dell'INPS. Sopravvenuta impossibilità della prestazione Con la sentenza n. 7755/1998, la Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento di un lavoratore che, a seguito di malattia fisica o psichica, sia diventato permanentemente inidoneo a svolgere le mansioni a lui assegnate, è valido solo se il datore di lavoro non lo possa adibire ad altre mansioni equivalenti o, in mancanza, di contenuto professionale inferiore. La sentenza n. 7531/2010 della stessa Corte di Cassazione ha stabilito che si configura la giusta causa e non il giustificato motivo, per cui non va rispettato il periodo di preavviso, quando l’inidoneità al lavoro è tale da non consentire, neppure provvisoriamente, la continuazione del rapporto di lavoro. Occorre che il datore di lavoro dimostri l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni. Cessazione totale dell’attività d’impresa Il dipendente in malattia può essere licenziato anche per cessazione totale dell’attività d’impresa, in caso di crisi o di ristrutturazione aziendale. Tale licenziamento per giustificato motivo oggettivo risulta legato a dinamiche organizzative, produttive ed economiche, indipendenti dalle condizioni fisiche e di salute del lavoratore. In questo caso, l’azienda deve dimostrare che il licenziamento del dipendente malato si sarebbe verificato anche nel caso in cui quest’ultimo fosse stato regolarmente impiegato al lavoro. Scadenza del contratto a termine o mancato superamento della prova La tutela contro il licenziamento non si applica durante il periodo di prova e se il rapporto di lavoro a tempo determinato perviene a regolare scadenza. Schema di sintesi Motivo della cessazione Obbligo di rispetto del preavviso Giusta causa No Mancato superamento della prova No Impossibilità sopravvenuta No Cessazione attività Sì Svolgimento di altra attività lavorativa No Scadenza del termine No GMO – licenziamento collettivo Sì