Con la legge di Bilancio 2024 cambia la disciplina che riguarda le regole di determinazione dell’indennità di congedo parentale, con riferimento ai genitori di figli di età inferiore a sei anni se il congedo obbligatorio termina in data successiva al 31 dicembre 2023. Durata del congedo parentale La durata massima del congedo parentale, utilizzabile in modo alternativo tra i genitori, resta confermata. Per ogni figlio, fino a 12 anni di età, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro, per periodi che non possono eccedere complessivamente 10 mesi, tranne per il padre lavoratore che eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In tal caso il limite massimo complessivo viene elevato a 11 mesi. Il diritto all’astensione facoltativa compete: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi ovvero di 7 mesi qualora usufruisca dell'astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. In quest'ultimo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi; - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. N.B. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto perché non lavoratore o autonomo. La contrattazione collettiva di settore ha il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Il diritto è previsto anche per le adozioni e affidamento preadottivo internazionale. Modalità di fruizione Le modalità e le regole di fruizione vengono generalmente regolate dai contratti collettivi nazionali o a livello aziendale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. N.B. Il limite massimo di fruizione oraria è in ogni caso costituito dalla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La domanda di fruizione del congedo parentale deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso minimo fissato per legge in 5 giorni (2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria) ma molti contratti collettivi hanno ampliato i termini di preavviso fino anche a 15 giorni prima dell’effettiva assenza, al fine di favorire l’esigenza organizzativa rappresentata dai datori di lavoro. Regole per la fruizione I genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre (congedo di maternità) nei periodi in cui la madre beneficia dei riposi orari. Se durante il periodo di fruizione del congedo parentale insorge la malattia del bambino, su apposita domanda del genitore interessato, il titolo dell'assenza dal lavoro può essere modificato da congedo parentale a congedo per malattia del bambino, con conseguente sospensione del periodo di congedo parentale. In caso di parto gemellare, ciascun genitore ha diritto a usufruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, quindi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori. La stessa disposizione si applica anche in caso di adozioni ed affidamenti di minori, anche non fratelli, il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia, mentre sospendono i termini di durata del periodo di apprendistato. N.B. La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15633 del 22 luglio 2020, è intervenuta a sancire il principio per cui non sono computabili quale congedo parentale le giornate non lavorative domenicali e festive poste tra un periodo di congedo parentale ed un altro, nel caso in cui tali giornate siano precedute almeno da un giorno di ripresa dell'attività lavorativa. Indennità di congedo parentale: novità 2024 e 2025 La misura base dell’indennità di congedo parentale è stabilita nella misura del 30% per i periodi di congedo parentale spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di nove mesi. Per gli ulteriori periodi di congedo e fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. Per l’anno 2023 il valore provvisorio del trattamento minimo pensionistico è pari ad euro 7.328,62, pertanto, il tetto massimo reddituale per l’erogazione dell’indennità è di 18.321,55 euro. A partire da gennaio 2024 cambia la disciplina del congedo parentale: i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura dell’80% e di un ulteriore mese con indennità al 60%. Per gli ulteriori mesi fruibili l’indennità riconosciuta resta nella misura standard del 30%. Le misure in oggetto si applicano in caso di termine del periodo di congedo di maternità o di paternità in data successiva al 31 dicembre 2023. A partire dal 2025, l’indennità riconosciuta dall’INPS sarà dell’80% per il primo mese e del 60% per il secondo e del 30% per i mesi successivi. Contribuzione INPS I periodi di congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro, fino al 12° anno di vita del bambino, danno diritto ai contributi figurativi pieni per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 10 mesi, a prescindere dall'anzianità contributiva precedente. Disciplina 2023 Disciplina 2024 Dal 2025 Durata 10 mesi (elevabili a 11) entro 12 anni di età 10 mesi (elevabili a 11) entro 12 anni di età 10 mesi (elevabili a 11) entro 12 anni di età Indennità 9 mesi entro 6 anni di vita, di cui il primo all’80% se il congedo obbligatorio termina nel 2023 9 mesi entro 6 anni di vita, di cui i primi due all’80% se il congedo obbligatorio termina nel 2024 9 mesi entro 6 anni di vita, di cui i primo all’80% e il secondo al 60% se il congedo obbligatorio termina nel 2025 Contribuzione figurativa Piena per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 10 mesi Piena per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 10 mesi Piena per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 10 mesi