Prosegue il percorso di tutela e promozione della flessibilità, intrapreso dal legislatore a partire dal Jobs Act, in materia di maternità e conciliazione vita-lavoro. La legge di Bilancio 2019 aggiunge un nuovo tassello alla disciplina del Testo Unico su maternità e paternità (DPR n. 151 del 2001) stabilendo che, a partire dal 2019, la lavoratrice dipendente potrà continuare a lavorare per l’intera durata della gravidanza e rinviare dunque al periodo successivo al parto la fruizione dei 5 mesi di congedo di maternità obbligatoria previsti dalla legge. Il compito di valutare l’idoneità dello stato di salute della lavoratrice è affidato al medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente in materia di sicurezza sul lavoro ad attestare che la decisione della lavoratrice non arreca pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro. Periodo di fruizione del congedo di maternità Il congedo di maternità, ferma restando la durata complessiva prevista dalla legge, può dunque essere articolato in varie modalità: - Ordinaria: la lavoratrice ha diritto a 5 mesi continuativi e non frazionabili di astensione dal lavoro, corrispondenti ai due mesi antecedenti alla data presunta del parto cui si aggiungono i tre mesi successivi alla nascita del bambino; - Flessibile: la lavoratrice proroga di un mese l’inizio del congedo preparto, aumentando corrispondentemente il congedo post partum fino a 4 mesi di vita del bambino; - Posticipata: l’intero periodo di maternità, pari a cinque mesi, viene fruito dopo il parto. Sia in caso di maternità flessibile che in caso di congedo posticipato, è necessario che la domanda presentata all’INPS sia corredata dalla certificazione di gravidanza, non superiore al settimo mese, rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, nonché certificazione medica rilasciata dal medico competente per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con cui viene accertata l’inesistenza di rischi pregiudizievoli per la salute della lavoratrice e del nascituro. Maternità anticipata In caso di gravidanza a rischio è possibile andare in maternità anticipata e smettere di lavorare prima del periodo di congedo. Possono richiedere la maternità anticipata le future mamme lavoratrici che svolgono mansioni particolarmente pesanti e, quando vi sono rischi per la propria salute e per quella del bambino. In particolare, si tratta dei casi di: - lavoratrici dipendenti o autonome nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che possono aggravarsi in gravidanza; - lavoratrici dipendenti o autonome nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientalipossano compromettere la salute della donna o del bambino; - lavoratrice dipendente o autonoma addetta al trasporto ed al sollevamento pesi, a lavori pericolosi faticosi ed insalubri, e che non può essere trasferita ad altre occupazioni. Nel caso di lavori pericolosi la maternità può essere anche allungata dal Servizio ispezione fino a 7 mesi dopo il parto. L’elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri è contenuto nell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026. In questo caso non è in alcun caso possibili fruire, in maniera flessibile o posticipata, del congedo di maternità obbligatorio. Casi particolari ll Jobs Act (Decreto Legislativo n. 80/2015) è già intervenuto nel 2015 con il dichiarato obiettivo di consentire alla lavoratrice madre di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro, stabilendo che, nel caso in cui il parto si verifichi prima dei due mesi antecedenti la data presunta, il congedo sia calcolato aggiungendo ai tre mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data dell’evento e quella presunta (parto fortemente prematuro). Esempi 1. Parto fortemente prematuro Data presunta: 30/09/2019 Inizio congedo obbligatorio: 30/07/2019 Data parto: 05/07/2019 Congedo di maternità obbligatorio: 3 mesi post partum + 2 mesi ante partum + 24 giorni di anticipo = dal 05/07/2019 al 29/12/2019 2. Parto prematuro Data presunta: 30/09/2019 Inizio congedo obbligatorio: 30/07/2019 Data parto: 05/08/2019 Congedo di maternità obbligatorio: 3 mesi post partum + 56 giorni ante partum = dal 30/07/2019 al 26/12/2019 In tutti i casi, ai fini della corretta determinazione del periodo di congedo, la domanda di maternità, va sempre implementata allegando il certificato medico che attesta la data presunta del parto. È inoltre prevista la facoltà della madre di sospendere il congedo di maternità obbligatorio in caso di ricovero del neonato, per riprendere la fruizione al termine della degenza ospedaliera. A tal fine è necessario che la madre produca attestazione medica che certifichi la compatibilità del suo stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa.