A seguito della condanna per un reato tributario, la confisca per equivalente del profitto è sempre obbligatoria anche se in precedenza non sia stato operato alcun sequestro. L'individuazione dei beni da apprendere compete al Pm e non al giudice, con l'unica limitazione che deve trattarsi di beni già nella disponibilità del condannato e non di beni futuri. A confermare questi principi è la Corte di Cassazione, sezione 3 penale con la sentenza n. 29533 depositata l'8 luglio 2019. IL FATTO A seguito dell'applicazione della pena concordata tra le parti per il delitto di indebita compensazione di crediti non spettanti, un tribunale disponeva anche la confisca per equivalente dei beni dell'imputato fino all'ammontare dell'imposta evasa La difesa impugnava la sentenza ritenendo illegittima la confisca in assenza di un precedente sequestro e per il mancato accertamento di disponibilità di beni in capo all'imputato senza cioè l'individuazione di cosa materialmente apprendere. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici di legittimità ricordano che la confisca per equivalente del profitto del reato deve essere disposta obbligatoriamente anche con sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 del Codice di procedura penale e nonostante non abbia formato oggetto di accordo tra le parti. Stante poi la sua natura sanzionatoria non può riguardare beni futuri non individuati né individuabili ma solo quelli che già esistono nella sfera di disponibilità dell'imputato. In tale contesto, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto a individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, potendosi limitare a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato. Tale individuazione dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore a quello indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. Nella specie il provvedimento non conteneva alcuna indicazione di confisca di beni futuri con la conseguenza che eventuali doglianze in ordine alla natura dei beni ed al loro valore, possono essere manifestate dall'interessato solo una volta che il Pm abbia proceduto alla materiale apprensione dei beni. Da qui il rigetto del ricorso.