Agenzia delle Entrate - Risposta n. 248 del 6 agosto 2020 Con la risposta n. 248 del 6 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di valutazione anti-abuso di un conferimento di partecipazioni e successiva scissione totale non proporzionale della società conferitaria. L'obiettivo economico perseguito è di pervenire alla costituzione di due società subholding interamente partecipate, rispettivamente, da ALFA e BETA, che deterranno, a loro volta, le partecipazioni totalitarie in una parte delle Società Immobiliari oggetto di divisione tra i due gruppi familiari di riferimento. Tutte le partecipazioni (nelle Società Immobiliari) oggetto di conferimento non presentano i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR (c.d. partecipation exemption), non sussistendo, per presunzione di legge, il requisito della "commercialità". Le operazioni prospettate di conferimento di partecipazioni e successiva scissione societaria non comportano il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Le operazioni di conferimento di partecipazioni e di scissione non proporzionale in esame appaiono, infatti, operazioni fisiologiche finalizzate a consentire alle società (e ai rispettivi nuclei familiari di riferimento), attraverso le subolding interamente partecipate da ciascuna, di continuare ad esercitare, separatamente e secondo differenti strategie imprenditoriali, l'attività di holding di partecipazioni in società operanti nel settore immobiliare. Le operazioni rappresentate dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni normative contenute negli articoli 173 e 175 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel medesimo TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci. Con riferimento ai profili IRAP, si rappresenta che nessun vantaggio fiscale sarebbe rinvenibile nella fattispecie concreta in capo alle società conferenti ALFA e BETA, posto che le minusvalenze derivanti dal conferimento di partecipazioni sociali non sarebbero deducibili dalla relativa base imponibile (valore della produzione netta) non rientrando tra le componenti negative rilevanti. Anche con riferimento al comparto dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, si ritiene che la combinazione degli atti e dei negozi giuridici consistenti nelle prospettate operazioni di conferimento di partecipazioni e nella successiva scissione societaria non comportino il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio delle disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario. Le operazioni di conferimento di partecipazioni e di scissione societaria vanno assoggettate a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta nella misura fissa di euro 200. Qualora ne ricorrano i presupposti, la scissione sarà assoggettata anche alle imposte ipotecaria e catastale, ognuna nella misura fissa di euro 200.