Con la risposta n. 169 del 12 agosto 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una valutazione anti abuso in tema di conferimento di partecipazioni, acquisto di partecipazioni rivalutate e conseguente uscita di un socio. IL QUESITO Nel caso di specie, l'operazione societaria ha come fine quello di modificare gli assetti societari della società concentrando la sua proprietà e gestione nelle mani di TIZIO e CAIO, con "una definitiva e totale fuoriuscita dalla società (in termini di partecipazione al capitale e di governance) da parte del socio uscente SEMPRONIO e dei figli", e di preparare il futuro passaggio generazionale a favore dei figli di TIZIO e CAIO. Per poter raggiungere il suddetto obiettivo, la Società (e i suoi Soci) intendono porre in essere le seguenti operazioni: (A) la costituzione di due società unipersonali holding (NEWCO1 e NEWCO2) a cui parteciperanno, rispettivamente, TIZIO e CAIO, mediante il conferimento, usufruendo del cd. regime a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2bis, del TUIR, delle partecipazioni da ciascuno detenute nella Società; (B) l'acquisto da parte di NEWCO1 e di NEWCO2 delle partecipazioni - previamente rivalutate secondo quanto previsto dagli articoli 4 della legge n. 448 del 2001 e 1, commi 52 e ss., della legge n. 213 del 2023 - detenute da SEMPRONIO nella Società, utilizzando la provvista ottenuta dalle stesse società acquirenti (NEWCO1 e NEWCO2) tramite Finanziamenti garantiti - tra l'altro -dal pegno sull'intera quota di partecipazione nella Società stessa detenuta post acquisizione e da una "fidejussione personale rilasciata dal Socio [...] per un importo pari al 100% del Finanziamento [...]"; (C) la restituzione dei Finanziamenti (quota capitale e interessi) "tramite, tra l'altro, i flussi di cassa futuri generati dalla ALFA stessa (tramite dividendi da erogarsi a NEWCO1 e NEWCO2)". LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Via libera da parte dell'Agenzia delle Entrate. Invero, secondo l'Amministrazione finanziaria detti conferimenti sono funzionali a costituire due holding cd. personali destinate, a loro volta, a consentire ai due soci-conferenti (TIZIO e CAIO), da un lato, l'acquisto delle partecipazioni di SEMPRONIO [come indicato nel punto (B) di cui sopra] e, da un altro lato (e in un secondo momento), l'organizzazione del loro passaggio generazionale. Per quanto attiene all'operazione di cessione delle partecipazioni di SEMPRONIO previa rivalutazione [i.e., l'operazione di cui al punto (B)], l'Agenzia ricorda che, in termini generali, in caso di recesso cd. "tipico", attuato cioè tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta (in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile), le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale. Nell'ipotesi, invece, di recesso cd. "atipico", che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio uscente rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain). Inoltre, come chiarito dalla circolare n. 16/E del 22 aprile 2005, il valore delle partecipazioni rivalutate con le modalità indicate dall'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 (modificato, da ultimo, dall'articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023), è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, "in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate". Ciò posto, il recesso atipico attuato mediante l'alienazione dirette a uno (o più) dei soci (della società ceduta) si configura quale ipotesi inquadrabile tra gli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si tratti di cessione a titolo oneroso (cfr. la risposta ad istanza di interpello pubblicata sub n. 4 del 2021). Nel caso di specie, la cessione a NEWCO1 e NEWCO2 da parte di SEMPRONIO delle sue partecipazioni detenute nella Società, previamente rivalutate (secondo e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 213 del 2023), appare un'operazione fisiologica funzionale alla fuoriuscita definitiva del socio cedente (SEMPRONIO) dalla compagine sociale, non integrando in tal modo alcun vantaggio fiscale indebito. In sostanza, la cessione delle quote da parte del socio uscente (SEMPRONIO) a NEWCO1 e a NEWCO2 costituisce un'operazione da ritenersi non in contrasto con le finalità delle norme fiscali invocate o con i principi dell'ordinamento tributario. Sulla base di quanto rappresentato dalla Società, infatti, con la cessione, si assisterà al "totale e definitivo" disinvestimento di SEMPRONIO nella Società che comporterà la revoca con effetti immediati dell'amministratore (statutariamente) dalla stessa nominato (ad oggi, la medesima SEMPRONIO) e "la totale e definitiva fuoriuscita dalla proprietà e dall'amministrazione/gestione del ramo famigliare riconducibile al socio SEMPRONIO ed ovviamente di SEMPRONIO stesso". In relazione alla fattispecie prospettata, dunque, costituisce libera scelta del socio uscente (SEMPRONIO) recedere dalla Società mediante la cessione delle sue partecipazioni previamente rivalutate agli altri soci (TIZIO e CAIO). In relazione alla scelta, da parte di NEWCO1 e NEWCO2 (e dei rispettivi soci unici, TIZIO e CAIO), di ottenere Finanziamenti bancari al fine di acquisire le partecipazioni di SEMPRONIO e di rimborsare tale debito (per la quota capitale e quella interessi) tramite i flussi di cassa provenienti dai dividendi che la stessa Società distribuirà [i.e., il punto sub (C) di cui sopra], la sua attuazione non determina il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito. Con riferimento ai Finanziamenti accesi da NEWCO1 e NEWCO2 presso la Delta (in pool con la Epsilon), si riscontra una simmetria di trattamento fiscale tra gli interessi (passivi) deducibili da parte delle società finanziate e gli interessi attivi conseguiti dagli istituti di credito che non determina alcun vantaggio fiscale in capo ai soggetti coinvolti né ai fini IRES né ai fini IRAP. Tale conclusione rimane ferma anche laddove NEWCO1 dovesse aderire, unitamente alla Società, al regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e ss. del TUIR in quanto, nel caso in esame, non può ritenersi indebita la deduzione degli interessi passivi eventualmente non dedotti col ROL generato da NEWCO1 ma con quello eccedente della Società. Per gli interessi passivi, in sostanza, la disciplina del consolidato fiscale prevede disposizioni volte a consentire l'utilizzo infragruppo delle eccedenze di ROL, ai fini della deduzione nell'ambito del consolidato della quota di interessi passivi (e oneri assimilati) che, in applicazione delle regole ordinarie, non sarebbero deducibili in capo ai singoli soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento. Tale circostanza, nel caso in esame, non può ritenersi sindacabile sotto il profilo dell'abuso del diritto, poiché non si determina alcun vantaggio fiscale in contrasto con la ratio di alcuna norma o con principi dell'ordinamento tributario. Inoltre, la facoltà di NEWCO1 e di NEWCO2 di rimborsare i Finanziamento attraverso i flussi di cassa provenienti dai dividendi che la stessa Società distribuirà non comporta alcun vantaggio fiscale indebito. Come rilevato dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito di una fattispecie analoga a quella qui in esame, anche in questo caso, non assume rilievo, a fini della valutazione della sussistenza di un indebito vantaggio fiscale, la circostanza che "il corrispettivo della cessione delle partecipazioni detenute da socio C [sia pagato] mediante le somme provenienti dai dividendi distribuiti dalle società del Gruppo" (così la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 4 del 2023). Sulla base delle medesime argomentazioni, l'Agenzia ritiene che, nella fattispecie in esame, la deducibilità ai fini IRES (ai sensi dell'articolo 96 del TUIR) e IRAP (ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997) in capo a NEWCO1 e NEWCO2, degli interessi passivi sostenuti in ragione dei Finanziamenti contratti per l'acquisto delle partecipazioni di SEMPRONIO non possa essere qualificata come un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000. In conclusione, non emergono elementi per ritenere che anche l'insieme delle operazioni descritte nel loro concreto concatenarsi porti al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.