Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), introdotto e regolato dal D.Lgs. n. 13/2024, è uno strumento di compliance mediante il quale è possibile prestabilire per un biennio, mediante un accordo tra singolo contribuente e Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP; lo stesso non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA. Le regole operative per il funzionamento dell’istituto sono state fissate dal D.M. 14 giugno 2024 (per i soggetti ISA) e dal D.M. 15 luglio 2024 (afferente i soggetti in regime forfetario). Non trascurabili modifiche alla disciplina delineata dal D.Lgs. n. 13/2024 sono di recente state apportate, infine, dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 - decreto correttivo. Vecchie e nuove cause di esclusione dal CPB Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato in possesso di specifici requisiti. È necessario tenere conto, però, anche di diverse cause di esclusione, che impediscono l’accesso allo strumento di compliance. Le cause di esclusione, in particolare, sono previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024 il quale recita: “Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento; b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonchè dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni; b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014; b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale.” In particolare, da attenzionare risulta la causa di esclusione di cui alla lettera b-quater introdotta proprio dal D.Lgs. n. 108/2024. Quest’ultima, a ben vedere, prevede due diverse fattispecie: - la prima parte della lettera b-quater, infatti, dispone che siano esclusi dal concordato la società o l'ente che nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato risultino interessate da operazioni di fusione, scissione, conferimento; - nella seconda parte, invece, l’esclusione riguarda le società o le associazioni di cui all'art. 5 TUIR che nel medesimo periodo d’imposta siano interessate da modifiche della compagine sociale. Orbene, è evidente che le ipotesi di esclusione previste dalla disposizione in commento sono decisamente differenti. Infatti, la prima fattispecie prende a riferimento l’ipotesi in cui venga realizzata nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, quindi in fase di prima applicazione del suddetto istituto, nell’anno d’imposta 2024, un’operazione straordinaria concernente fusione, scissione o conferimento. La seconda fattispecie di esclusione prevista riguarda invece la realizzazione nel medesimo periodo d’imposta di qualsiasi modifica della compagine sociale. In tal senso, in mancanza di indicazioni preclusive al riguardo, si deve ritenere che, a rilevare ai fini dell’esclusione in commento, siano sia le modifiche della compagine sociale intervenute per atto inter vivos (ingresso di nuovi soci, esercizio del diritto di recesso, esclusione del socio, trasferimento delle quote sociali) sia quelle intervenute mediante successione mortis causa. In secondo luogo, le due fattispecie di esclusione previste dalla lettera b-quater differiscono sotto il profilo soggettivo in quanto la prima ipotesi è riferibile a qualsiasi società o ente mentre la seconda è riferibile esclusivamente alle società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), ovvero quei soggetti per i quali sussiste uno spiccato carattere personalistico della gestione dell’attività. Ne consegue dunque che, se la variazione della compagine sociale interviene nel 2024 per una S.r.l. tale circostanza non incide assolutamente sulla possibilità della medesima di accedere al concordato. Risultano, altresì, escluse dalla fattispecie in parola le ditte individuali quindi, ad esempio, potrà tranquillamente accedere al concordato l’imprenditore individuale che effettui sempre nell’anno 2024 un’operazione di conferimento in società di un ramo della propria azienda.