L’Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato le (attese) istruzioni per fruire del concordato preventivo biennale. Nella pratica, possono verificarsi situazioni non agevolmente gestibili (ciò sotto il profilo degli adempimenti), che condizioneranno non poco la valutazione della convenienza circa l’accettazione del reddito proposto beneficiando dei vantaggi fiscali del nuovo strumento di compliance. In primis deve essere considerato che il concordato preventivo è fondato prevalentemente sull’applicazione degli ISA. Dal punteggio ISA dipende la quantificazione del reddito proposto come pure l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10, 12 o 15 per cento in conseguenza dell’introduzione di un meccanismo simile alla flat tax incrementale previsto dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 108/2024). Ogni caso, però, dovrà essere valutato singolarmente per decidere o meno se aderire al nuovo istituto e la circostanza rende particolarmente impegnativo il compito dei professionisti quali consulenti dell’impresa. Cosa accade in caso di esercizio di attività di lavoro autonomo e d’impresa Si consideri, ad esempio, il caso in cui il contribuente eserciti da anni un’attività di lavoro autonomo e, in particolare, l’attività di ingegnere strutturista. In questo caso nel modello Redditi 2024 sarà incluso il quadro RE utilizzabile per la determinazione del reddito netto professionale. Si consideri anche che nell’anno 2023 il medesimo contribuente abbia avviato un’attività di impresa, quindi un’attività di costruzioni nella forma di impresa individuale che richiede la compilazione del quadro RG nel modello Redditi. In tale ipotesi sussiste l’obbligo sia ai fini IVA, ma anche per le imposte sui redditi, di separare le contabilità relative alle due diverse attività, e il modello ISA teoricamente utilizzabile sarà diverso. In questo caso, trattandosi di un’attività di impresa e di lavoro autonomo non troverà applicazione la causa di esclusione prevista per i soggetti multiattività. In linea teorica il contribuente sarà tenuto ad applicare due distinti modelli ISA, uno per l’attività di lavoro autonomo e l’altro riguardante l’attività di impresa avviata nell’anno 2023. In quest’ultimo caso, però, troverà applicazione l’apposita causa di esclusione prevista per i contribuenti che iniziano l’attività nel medesimo periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. In buona sostanza il contribuente otterrà un voto conseguente all’applicazione degli ISA esclusivamente per l’attività professionale avviata diversi anni orsono. Invece, per l’attività d’impresa avviata nell’anno 2023 troverà applicazione, come detto, l’apposita causa di esclusione. Le ricadute sul concordato preventivo biennale Tale soluzione ha effetti diretti anche in relazione alla possibilità di avvalersi del nuovo concordato preventivo biennale. Infatti, per poter fruire dei vantaggi previsti con l’applicazione del nuovo istituto di compliance è necessario che il contribuente possa applicare l’ISA relativo all’attività esercitata con riferimento al periodo d’imposta 2023. Si tratta dell’anno precedente rispetto al biennio 2024-2025 oggetto del concordato. Tornando all’esempio precedente l’ISA è applicabile per l’anno 2023 esclusivamente per l’attività di lavoro autonomo. Invece, per l’attività d’impresa trova applicazione l’apposita causa di esclusione. Il contribuente potrà così compilare il modello “Concordato preventivo biennale” esclusivamente con l’indicazione del reddito 2023 “normalizzato” come desumibile dal quadro RE. Invece, i dati reddituali indicati nel quadro RG, per l’attività di impresa in contabilità semplificata non assumeranno alcuna rilevanza ai fini del concordato. Il contribuente riceverà così una proposta di reddito concordato esclusivamente per l’attività di lavoro autonomo e quindi anche i relativi vantaggi fiscali saranno limitati alla predetta attività. Ad esempio, la riduzione dei termini di accertamento di un anno riguarderà esclusivamente l’esercizio dell’attività professionale. Invece, per i controlli dell’attività di impresa il Fisco continuerà ad avere a disposizione cinque anni.