L’art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024 indica i requisiti di accesso al concordato preventivo biennale. La verifica dei requisiti sembra sufficientemente agevole, ma in realtà non è sempre così. Il comma 2 prevede espressamente che per accedere al nuovo istituto di compliance i contribuenti, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non devono avere debiti tributari e previdenziali di importo pari o superiore a 5.000 euro. I dubbi riguardano, però, la possibilità di accesso al concordato da parte di società di persone o società di capitali che si avvalgono del regime di trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 TUIR. L’art. 12 del decreto in esame prevede che l’accettazione della proposta da parte dei soggetti “trasparenti” obbliga i soci o gli associati al rispetto della medesima. Chi deve possedere i requisiti di accesso al CPB? I dubbi in questi casi riguardano i soggetti in capo ai quali debbono essere verificati i requisiti per l’accesso. Si consideri ad esempio il caso in cui una società di persone non abbia versato l’IRAP e per tale ragione nell’anno 2023 abbia ricevuto un avviso bonario per l’importo di 10.000 euro. In tale ipotesi, se la società di persone intende accettare la proposta dovrà preliminarmente, entro il 15 ottobre 2024, estinguere il debito tributario. Sotto questo profilo non sussistono dubbi. Si consideri il diverso caso in cui la società di persone non abbia alcun debito tributario. Invece, la contestazione di un omesso versamento, di importo superiore a 5.000 euro riguardi uno solo dei due soci. In tale ipotesi non sarebbe ragionevole ritenere che l’accesso al concordato preventivo sia possibile solo per la società e uno dei soci che non ha alcun debito tributario. La correttezza di questa interpretazione deve essere desunta sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 12, D.Lgs. n. 13/2024. Infatti, la decisione se accettare o meno la proposta è esclusivamente in capo alla società “trasparente”. I soci sono obbligati a dichiarare il reddito concordato subendo l’effetto della scelta della società medesima. Per tale ragione sembra ragionevole verificare la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al concordato preventivo esclusivamente in capo alla società senza fare riferimento alla posizione dei soci. D’altra parte, sarebbe irragionevole, come già ricordato, verificare la sussistenza dei requisiti anche in capo ai due soci. Diversamente, la posizione debitoria di uno dei due soci condizionerebbe la possibilità di accesso al concordato preventivo dell’altro. In caso di omesso versamento Il problema dei soggetti si pone anche nell’ipotesi di omesso versamento. L’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024 prevede tra le cause di decadenza del concordato l’omesso versamento delle somme dovute. L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire quali sono gli effetti dell’omesso versamento delle imposte da parte della società “trasparente” e dei relativi soci. La società di persone è in possesso della soggettività passiva solo ai fini IRAP. Pertanto, anche in tale ipotesi non sembra possibile che il mancato versamento dell’IRPEF sul reddito concordato da parte di uno dei soci possa “condizionare” la situazione dell’altro socio che ha adempiuto regolarmente agli obblighi di versamento. Per il momento, però, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito i necessari chiarimenti nonostante i contribuenti saranno a breve impegnati nell’effettuare le valutazioni di convenienza circa l’accesso al nuovo istituto.