Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 - c.d. decreto correttivo - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, ha apportato diverse modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale contenuta nel D.Lgs. n. 13/2024. Si ricorda che l’istituto di compliance prevede che l’Agenzia delle Entrate formuli una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. I contribuenti interessati ad aderire all’istituto, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dovranno scegliere se siglare l’accordo con il Fisco che consentirà loro di fissare il reddito e quindi il livello di tassazione per il biennio 2024-2025, o per il solo 2024 nel caso dei contribuenti forfettari. Invero, ai fini della valutazione di convenienza circa la potenziale adesione al patto con il Fisco i medesimi dovranno opportunamente tenere contro anche delle possibili cause di esclusione, decadenza o cessazione degli effetti dell’istituto. Quando cessano gli effetti del concordato preventivo biennale Guardando nello specifico a quest’ultime, interessanti modifiche sono state apportate proprio dal decreto correttivo. Ove il contribuente decida di aderire al concordato l’art. 19 del D.Lgs. n. 13/2024 rubricato “Rilevanza delle basi imponibili concordate” prevede al comma 1 che “gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori”. Il successivo comma 2 del citato articolo, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 108/2024, disponeva poi che, “in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza”. In sostanza, il comma 2 sopra citato definisce la regola generale in materia di uscita dal CPB secondo la quale la cessazione degli effetti del citato istituto interviene al verificarsi congiunto di due condizioni: 1) presenza delle circostanze eccezionali individuate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze; 2) redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato a causa proprio dei citati eventi eccezionali. Al verificarsi delle due condizioni sopra citate, il concordato preventivo biennale cessa di avere effetti ovvero i suoi effetti vengono meno nell’anno di imposta in cui si verificano. Quali sono le circostanze eccezionali? Le “circostanze eccezionali”, che possono far scattare la cessazione degli effetti del concordato in parola, invero, sono state meglio specificate attraverso il D.M. 14 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024. Nello specifico l’art. 4 del decreto così dispone: “[…] il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali: eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1; altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato: danni ai locali destinati all’attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; la sospensione dell’attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività; liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale; cessione in affitto dell'unica azienda; sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza. Le modifiche del decreto correttivo Orbene, l’art. 4, comma 1, lettera h), n. 1), D.Lgs. n. 108/2024 è intervenuto ad emendare il comma 2 dell’art. 19 il quale nel testo ad oggi vigente dispone che “in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza”. Dunque, per effetto delle modifiche apportate dal decreto correttivo si abbassa dal 50% al 30% lo scarto tra redditi effettivi e quelli concordati che determina la cessazione del concordato. La stessa percentuale di scostamento vale per i contribuenti in regime forfetario. Pertanto, il verificarsi di una delle fattispecie sopra elencate e contestualmente di uno scostamento tra reddito effettivo e reddito concordato superiore al 30% implica il venir meno degli effetti del concordato per l’anno di imposta in cui si verificano. Analoghe conseguenze si avranno nel caso in cui tale scostamento riguardi il valore netto della produzione. Per effetto della modifica normativa recata dal D.Lgs. n. 108/2024, dunque, divengono meno stringenti le condizioni che possono causare una cessazione immediata degli effetti del concordato.