Il concordato preventivo biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, così come modificato dal D.Lgs. n. 108/2024). Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017. Chi può accedere al CPB Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Condizioni ostative Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: - mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento; - condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p., commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; - conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; - adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014; - realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 TUIR. La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato decreto. Reddito da concordato I redditi oggetto di concordato riguardano: - il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, TUIR, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater dell’art. 54; - il reddito d’impresa, di cui all’art. 56 TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti a IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’art. 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'art. 101 TUIR, utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1 TUIR. Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro. IRAP Il valore della produzione netta oggetto di concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, D.Lgs. n. 446/1997, senza considerare le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, sopra citate. Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro. La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del decreto. Definizione dell’importo “normalizzato” da concordato AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA 2024 CPB”, reso disponibile dal 15 giugno (dal 15 luglio per i contribuenti forfettari). In sostanza non è previsto un apposito programma per il calcolo del CPB in quanto lo stesso è stato incorporato nel software per il calcolo degli ISA: i programmi dovrebbero essere invece autonomi dall’anno successivo. La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante il primo anno di applicazione del concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ovvero entro il 31 ottobre 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare mediante accettazione apposta con la firma al campo P10 del quadro P relativo al concordato preventivo biennale. Determinazione degli acconti In linea di massima la norma prevede che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sia determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024). Per il solo primo periodo d'imposta di adesione al concordato la norma prevede che: a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (ovvero metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, “normalizzato” come sopra evidenziato; b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (ovvero metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, sempre “normalizzato” con le opportune rettifiche; c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (ovvero metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Codici tributo maggiorazione acconto e imposta sostitutiva Con la risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo: - “4068” denominato “CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; - “4069” denominato “CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; - “4070” denominato “CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”; - “4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”; - “4072” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; - “4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4068”, “4069”, “4071”, “4072” e “4073” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”. Il codice tributo “4070” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”. Per i codici tributo “4071” e “4073”, relativi all’imposta sostitutiva, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.