Nella circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, contenente i chiarimenti sull’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato anche alcune questioni emerse durante il confronto di questi ultimi mesi con le associazioni di categoria ed i rappresentanti dei contribuenti. In particolare, attraverso il format domanda/risposta, sono stati affrontati alcuni aspetti specifici ed alcune situazioni “limite” che, attraverso la semplice lettura delle norme, risultavano di difficile interpretazione. Ad esempio, ci si è soffermati sulla possibilità (o meno) di rivedere le proprie decisioni in merito all’adesione, permettendo anche a chi ha presentato una dichiarazione dei redditi senza aderire di poterlo fare con una dichiarazione correttiva nei termini. Altre risposte hanno riguardato i contribuenti con doppia attività, i forfettari che fuoriescono dal regime, i soci di società in regime di trasparenza fiscale e le regole per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul differenziale tra reddito concordato e reddito dichiarato. Proviamo ad approfondire le questioni più interessanti e rilevanti oggetto di chiarimento. Termine ultimo per l’adesione al concordato La norma (art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024) prevede che l’adesione, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale (i.e. periodo d’imposta 2024), possa essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quest’ultimo, per il periodo d’imposta 2023 (modello Redditi 2024) è stato fissato al 31 ottobre 2024, salvo ulteriori proroghe, che, a dire il vero, sono state già richieste da più parti, considerato che le norme sul concordato sono state oggetto di modifiche successive e, soprattutto, gli ISA, che sono alla base dei calcoli, sono stati modificati a settembre 2024 (D.M. 29 aprile 2024, pubblicato nella G.U. del 10 settembre 2024). A tale proposito, però, si è posto il problema se i contribuenti che abbiano presentato in anticipo la dichiarazione dei redditi senza aderire possano ripensarci e, quindi, correggere la dichiarazione. Per l’Agenzia delle Entrate ciò è possibile: sarà sufficiente presentare una dichiarazione correttiva entro i termini (31 ottobre 2024) contenente l’adesione al concordato. Alla luce di questo chiarimento, non sembra possibile, però, andare oltre il 31 ottobre presentando una dichiarazione integrativa (i.e. tardiva) per aderire. Doppia attività di impresa e lavoro autonomo Un altro dubbio riguardava le modalità di adesione per i contribuenti che svolgono, contemporaneamente, sia attività d’impresa che di lavoro autonomo. La norma (art. 7, D.Lgs. n. 13/2024) prevede che l’Agenzia delle Entrate formuli una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni. Come spiega la stessa Agenzia nella circolare n. 18/E/2024, ciò vuol dire che se le due tipologie di attività vengono svolte contemporaneamente, il contribuente riceverà due distinte proposte di concordato, una per il reddito d’impresa e l’altra per quello di lavoro autonomo. Pertanto, potrà decidere di aderire ad entrambe le proposte, aderendo, di fatto a due distinti concordati, oppure ad una sola di esse. Imposta sostitutiva La norma (art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024) prevede la possibilità di assoggettare la differenza positiva tra reddito concordato e reddito dichiarato a un’imposta sostitutiva, con aliquote variabili a seconda del punteggio ISA. Su questo aspetto, l’Agenzia ha chiarito che: - la quota di reddito assoggettato a imposta sostitutiva è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente; - in caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986 l’imposta sostitutiva deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati; - la maggiorazione può essere determinata come differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025; - ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, il punteggio da considerare è quello determinato in esito all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023. Altri chiarimenti Nella circolare, oltre a quanto detto sopra, sono affrontate molte altre questioni. Tra queste si segnalano i seguenti: - il passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata transitando dal regime di competenza a quello di cassa non ha alcun effetto ai fini del concordato; pertanto, in caso di adesione, questo continua ad avere efficacia; - se il contribuente, nel 2023, ha superato la soglia di ricavi/compensi di 85.000 euro, non potrà aderire al concordato come soggetto ISA per il 2024 e 2024, in quanto, manca uno dei requisiti ovvero l’aver applicato gli ISA nel 2023; - oltre alle operazioni di fusione, scissione, conferimento, anche la cessione di un ramo d’azienda costituisce causa di esclusione dal concordato; - la condizione relativa all’assenza di debiti tributari d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, nel caso in cui sia interessata ad accedere al concordato una società, non deve essere rispettata anche dai relativi soci; - la maggiorazione sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, prevista in caso di acconto determinato con il cd “metodo storico”, in caso di adesione di società in regime di trasparenza fiscale deve essere versata dai singoli soci o associati. Codici tributo maggiorazione acconto e imposta sostitutiva Con la risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo: - “4068” denominato “CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; - “4069” denominato “CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; - “4070” denominato “CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”; - “4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”; - “4072” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”; - “4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4068”, “4069”, “4071”, “4072” e “4073” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”. Il codice tributo “4070” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”. Per i codici tributo “4071” e “4073”, relativi all’imposta sostitutiva, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.