Con il provvedimento del 12 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli adempimenti che i sostituti d’imposta devono svolgere per poter effettuare le operazioni di assistenza fiscale in busta paga, vale a dire di conguaglio dei crediti e dei debiti risultanti dal modello 730 dei propri dipendenti. Tutti i sostituti d'imposta infatti, compresi quelli che si avvalgono della facoltà di non prestare assistenza fiscale, devono tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei Modelli 730-4 messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine i sostituti d’imposta, che non hanno diritto ad alcun compenso per le operazioni di conguaglio effettuate nelle buste paga dei propri sostituiti, devono comunicare alla Agenzia delle Entrate, con procedure che appaiono più complesse di quanto necessario, l’indirizzo telematico preso cui l’Agenzia stessa depositerà (ed il datore di lavoro preleverà) i risultati contabili delle dichiarazioni del modello 730 dei contribuenti. Gli strumenti a disposizione dei datori di lavoro sono due: il “Quadro CT” ed il “Modello CSO”. Quadro CT I sostituti d’imposta che non hanno mai comunicato l’indirizzo telematico di cui sopra hanno l’obbligo di compilare l’apposito Quadro CT nell’ambito del flusso informatico relativo alla Certificazione Unica. L’Agenzia delle Entrate con circolare 25 gennaio 2019 n. 3/E ha precisato che hanno l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo telematico per mezzo del quadro CT anche i sostituti d’imposta per i quali l’Agenzia delle Entrate ha cancellato l’indirizzo telematico del precedente intermediario a seguito della apposita comunicazione via PEC inviata da quest’ultimo. Modello CSO Non sono richiesti ulteriori adempimenti se, a partire dall’anno 2011, è già stata inviata una “comunicazione per la ricezione telematica dei dati relativi al 730-4” oppure se è già stato compilato il Quadro CT all’interno del flusso informatico della Certificazione Unica ed il sostituto d’imposta non deve comunicare alcuna variazione. Se, al contrario, la comunicazione non è mai stata inviata oppure è necessario variare i dati già comunicati o, ancora, deve essere comunicata la cessazione dell’attività con la chiusura di tutte le partite IVA e la conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta, occorre allora compilare l'apposito modello CSO indicando i dati aggiornati. La compilazione di una comunicazione di variazione di dati già comunicati non è agevole: la nuova comunicazione deve contenere tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione, ed è obbligatorio indicare nel riquadro “Comunicazione sostitutiva” il numero di protocollo, composto di 23 cifre, attribuito alla precedente comunicazione che si intende sostituire. La compilazione del quadro B è prevista per i sostituti d’imposta che, pur essendo abilitati ai servizi telematici, chiedono di ricevere i dati dei 730-4 presso un intermediario. Al contrario, il sostituto d’imposta privo di l'abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline può conferire l'incarico per la ricezione dei dati del modello 730-4 ad un intermediario abilitato, al quale chiederà anche l’inoltro della apposita comunicazione relativa all’indirizzo telematico. L’invio della comunicazione tramite il servizio Entratel avviene previo controllo del file da parte di un apposito software predisposto dalla Agenzia ed autenticazione da parte del soggetto mittente. In tempi brevi, l’Agenzia rilascia una ricevuta di presentazione del modello che deve essere scaricata, decriptata e conservata. Non è più previsto un termine per l’invio della comunicazione CSO: con un opportuno cambio di rotta, l’Agenzia ha chiarito che la comunicazione inviata produce immediatamente i suoi effetti, aggiornando la “scheda anagrafica” del sostituto d’imposta (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 51/E/2017). L’utilizzo del modello CSO è quindi previsto in qualsiasi periodo dell’anno, tranne durante il periodo di trasmissione della Certificazione Unica ed eventuale quadro CT ovvero dal 23 gennaio al 25 marzo. L’utilizzo del modello CSO è escluso per l’INPS al quale, essendo un sostituto d’imposta di grandi dimensioni, è concesso ricevere i dati dei risultati contabili sui propri sistemi informatici. Sezione dedicata agli intermediari Una situazione particolare, può verificarsi quando il datore di lavoro non comunica la variazione dell’indirizzo telematico in seguito alla cessazione dell’incarico nei confronti del precedente intermediario; in una simile circostanza, prevista e regolata dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E/2018, l’intermediario non più incaricato, al fine di non ricevere comunicazioni relative al sostituto d’imposta con il quale non intrattiene più rapporti di assistenza, può inviare una PEC all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it avente ad oggetto “Comunicazione di cessazione dall’incarico di ricevere i modelli 730-4” per comunicare l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega. Il datore di lavoro inerte resta comunque soggetto all’obbligo di invio del Modello CSO. Nonostante le istruzioni fornite solo l’anno scorso, il Modello CSO contiene una sezione riservata agli intermediari delegati denominata “Scheda per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega” utile per coloro i quali, in caso di mancata presentazione della comunicazione sostitutiva da parte del sostituto d’imposta, intendono comunicare la cessazione dell’incarico di delega. L’intermediario, nel compilare il prospetto, dichiara di aver informato il sostituto d’imposta circa l’obbligo di comunicare la variazione del soggetto delegato utilizzando il Modello CSO. E’ importante sottolineare che la sezione può essere trasmessa esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 15 settembre e il 15 gennaio dell’anno successivo; le istruzioni non chiariscono se la scheda contenuta nel modello CSO sostituisce l’obbligo di invio della PEC: se da un lato l’istituzione di una apposita sezione può lasciar intendere nuove istruzioni operative, dall’altro il limitato intervallo di tempo a disposizione per l’utilizzo del nuovo quadro possono lasciare intendere una ulteriore seppur limitata vigenza della comunicazione via PEC. Si tratta di un ulteriore esempio di come la semplice comunicazione di un indirizzo telematico sia stata resa inutilmente complessa. Re-invio dei dati già trasmessi In caso di invio di una comunicazione di variazione, il modello CSO prevede la possibilità di richiedere il re-inoltro presso la nuova utenza telematica dei risultati contabili già resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate presso l’utenza telematica sostituita. A questo scopo è previsto un apposito campo, utilizzabile tra il 20 giugno e il 31 ottobre, denominato “Richiesta il re-inoltro dei dati già messi a disposizione presso la sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire”. Datori di lavoro forfetari: questione irrisolta L’approvazione della nuova versione del modello CSO poteva costituire una ottima occasione per fornire indicazioni e strumenti sul tema dei cosiddetti “forfetari” ovvero i datori di lavoro che hanno aderito al regime fiscale previsto dalla legge n. 190/2014, articolo 1, commi 54–89, ed hanno scelto di non operare in qualità di sostituti d’imposta. Sul punto non sono disponibili istruzioni; si evidenzia che anche ai soggetti forfettari verranno recapitati i modelli 730-4 presso gli indirizzi telematici già comunicati.