Dal ministero del Lavoro i primi chiarimenti sui criteri di calcolo della percentuale dei «lavoratori svantaggiati» nell’impresa sociale (nota n. 4097 del 3 maggio 2019) il cui impiego, nei limiti previsti, qualifica l’attività svolta, di diritto, come di interesse generale, con conseguente fruizione delle agevolazioni fiscali introdotte per il nuovo regime dell’impresa sociale. A prescindere dal tipo di attività svolta un’impresa, infatti, può configurarsi come «sociale» quando impiega alle sue dipendenze, in misura non inferiore al 30%, lavoratori «molto svantaggiati» ovvero coloro che sono privi di un impiego retribuito da almeno 24 mesi o, al ricorrere di specifiche condizioni, da almeno 12. Nel calcolo del 30% potranno essere computate anche «persone svantaggiate o con disabilità» (ad esempio rifugiati o richiedenti protezione internazionale). Ai fini del computo della percentuale minima, tuttavia è previsto che i soli lavoratori «molto svantaggiati», non potranno contare per più di un terzo e per un tempo limitato (non più di 24 mesi). Due i quesiti su cui si è pronunciato il ministero: - se il calcolo debba effettuarsi per teste o sul monte ore lavorate; - se ai fini del rapporto tra lavoratori svantaggiati e non, le persone cosiddette «svantaggiate» concorrano alla determinazione complessiva del numero dei lavoratori. In risposta ad entrambi i quesiti, il ministero richiama due interventi di prassi riferiti alle cooperative per le quali sussiste una disposizione ad hoc ispirata alla medesima ratio (articolo 4 comma 1, della legge 381/1991). Con riguardo al primo quesito, il 30% dei lavoratori svantaggiati va calcolato per teste e non sul monte ore lavorate, in linea con le finalità della norma che mira a creare nuove opportunità per soggetti in particolari condizioni di disagio (interpello 17/2015). Analogamente, per quanto concerne il rapporto tra lavoratori svantaggiati e non, le persone «svantaggiate» non rientrano nella base di calcolo del numero complessivo dei lavoratori. Ragionando diversamente infatti si avrebbe un’ingiustificata penalizzazione di tali soggetti in contrasto con le finalità solidaristiche della norma in questione (circolare Inps 188/1994).