Con il correttivo TER, il legislatore è intervenuto sul Codice della crisi e dell’insolvenza affrontando numerosi argomenti. In merito alla composizione negoziata sono stati precisati alcuni aspetti sui quali la giurisprudenza non aveva un orientamento comune e per integrare tale istituto con interessanti novità. Si presentano alcune delle novità che riguardano tale istituto. Accesso alla composizione negoziata Per eliminare i dubbi interpretativi sorti nella gestione della composizione negoziata, si prevede che l’accesso a tale istituto può avvenire, indifferentemente, quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche in presenza solo di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, diversamente da quanto previsto dagli strumenti di regolazione della crisi. Per superare i dubbi sollevati da alcune pronunce della giurisprudenza, viene precisato che, quando pende una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal PM o dagli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa non c’è la preclusione alla possibilità di accesso alla composizione negoziata. L’impresa sarà tenuta a dichiarare se pendono ricorsi e resta confermata la necessità che l’imprenditore, nell’accedere alla composizione, deve attestare di non aver depositato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Viene posta a “regime” la possibilità di presentare autocertificazioni sui debiti tributari e previdenziali quali allegati alla domanda di nomina dell’esperto. Si tratta della soluzione che era stata introdotta provvisoriamente nel 2023 per sopperire alle lunghe tempistiche spesso necessarie per ottenere tale documentazione dagli enti tenuti a rilasciarla. Con la soluzione individuata possono essere superati i ritardi nell’accesso alla composizione dovuti a tali problematiche, migliorando le possibilità di risanamento delle imprese. Viene prevista l’adozione di una terminologia più uniforme rispetto a quella utilizzata in altri istituti disciplinati dal Codice sulla documentazione da depositare da parte dell’impresa interessata, con qualche mitigazione per agevolare le trattative. Così è, ad esempio, la previsione che, in mancanza dei bilanci regolarmente approvati, è possibile depositare il progetto di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla stessa data Nomina dell’esperto e aggiornamento del curriculum Allo scopo di agevolare le Commissioni regionali in occasione della nomina e della scelta dell’esperto, viene previsto all’articolo 13 l’inserimento di informazioni aggiornate sugli esperti inseriti negli elenchi. L’esperto deve curare l’aggiornamento del proprio curriculum vitae con l’indicazione sintetica (anche) delle composizioni negoziate seguite e del loro esito. All’atto della nomina, nell’individuazione del profilo dell'esperto, la Commissione potrà tenere conto anche degli esiti delle composizioni negoziate già seguite, su cui l’esperto può aver influito con la propria capacità nella facilitazione delle trattative ovvero nella prontezza nel cogliere l’inutilità della prosecuzione dei negoziati e procedere alla rapida archiviazione della composizione. Banche e rapporti con le imprese in composizione negoziata Nella prassi si è osservato che molto spesso l’accesso alla composizione negoziata ha portato le banche a sospendere o interrompere le linee di credito invocando la disciplina di vigilanza prudenziale a discapito del processo di risanamento avviato dall’impresa. Per risolvere le problematiche riscontrate sulla sorte delle linee di credito esistenti al momento dell’accesso alla composizione negoziata e per bilanciare le esigenze di liquidità dell’impresa e quelle degli istituti di credito di non essere danneggiati da una normativa che impone di continuare ad erogare finanziamenti a discapito della sana e prudente gestione e dell’osservanza delle disposizioni in materia creditizia, è stata sostituita la lettera c) del comma 5 dell’articolo 16. Per tentare di far fronte a tali criticità, è stato precisato che l’accesso alla composizione non porta, in automatico, ad una diversa classificazione del credito. Saranno gli istituti di credito, di volta in volta, a valutare se l’impresa che apre le trattative si trovi effettivamente in una situazione di difficoltà tale da determinare l’applicazione della normativa prudenziale, tenuto conto delle sue condizioni, ma anche e soprattutto del progetto di piano che viene depositato e quindi delle concrete prospettive di risanamento. La decisione dell’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito da parte della banca deve precisare le specifiche ragioni che l’hanno determinata e deve essere comunicata agli organi di gestione e di controllo dell’impresa perché possano agire di conseguenza. Misure protettive Viene modificato l’articolo 18 (Misure protettive) sia per omogeneizzarne il contenuto con quello dell’articolo 54, sia per chiarire che, nella composizione negoziata, le misure protettive possono operare sia erga omnes che in maniera selettiva. La modifica esplicita l’espressa inclusione dei creditori bancari tra i destinatari della norma e nel richiamare la disciplina di vigilanza prudenziale rispetto alla sospensione o revoca delle linee di credito (in base alle quali l’istituto di credito è tenuto a verificare il merito creditizio e a compiere le dovute classificazioni). In merito al procedimento sulle misure protettive e cautelari, è ridotto a venti giorni il termine per chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato per la conferma o modifica delle misure protettive. Viene prevista l'iscrizione presso il registro delle imprese anche del decreto con il quale il tribunale fissa l'udienza per la conferma, modifica o revoca delle misure protettive, con l'espressa indicazione che l'estratto del decreto deve contenere tutti gli elementi idonei a permettere la partecipazione all’udienza. In tale procedimento l’esperto è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste rispetto al buon esito delle trattative, ma anche a fornire al giudice una visione più ampia rappresentando l'attività che ha programmato di svolgere nell'esercizio delle funzioni. Nel parere, l’esperto deve dare conto dell’attività che reputa necessario svolgere per favorire il risanamento dell’impresa, attraverso una costante e consapevole programmazione delle trattative. La proroga delle misure può essere chiesta dal debitore o dalle parti interessate all'operazione di risanamento, chiarendo il dubbio interpretativo, creato dall’attuale formulazione della norma. Anche in sede di proroga si chiede all'esperto di descrivere l’attività svolta e quella che prevede di svolgere nel prosieguo delle trattative. Superando dubbi applicativi sul ruolo del pubblico ministero, nel caso di richiesta delle misure protettive previste dall’articolo 19 o delle autorizzazioni di cui all’articolo 22, viene precisato che non è previsto l’intervento del pubblico ministero e che l’applicazione dell’articolo 38 (dove si tratta dell’intervento giurisdizionale) è limitato al solo comma 2, che riguarda il giudice della causa, ed in particolare il suo potere di segnalare l’insolvenza che emerge nel corso di un procedimento, e non il pubblico ministero. Conclusione delle trattative Alle trattative e alla soluzione di risanamento individuata possono partecipare, oltre ai creditori, anche i soggetti interessati, come soci, terzi contraenti, finanziatori ecc. Anche gli eventuali sbocchi giurisdizionali possono essere considerati come risultati positivi della composizione poiché rivestono una funzione preparatoria a garantire ristrutturazioni più rapide ed efficienti. Anche il concordato semplificato non è, propriamente, un esito “negativo”, dato che nell’art. 25-sexies è stato cancellato il passaggio in cui si prevedeva “quando l’esperto nella relazione dichiara che le trattative (…) non hanno avuto esito positivo”, per sottolineare come, anche in quel caso, le trattative sono alla base della soluzione della crisi, e suppliscano alla mancanza della approvazione del concordato da parte dei creditori. In caso di accordo di ristrutturazione che segue alla composizione negoziata, previsto nella relazione dell’esperto, è consentita la riduzione al 60 per cento della soglia minima dei creditori aderenti, si intende favorire il raggiungimento di accordi successivi alla conclusione della composizione e, al tempo stesso, consente di evitare possibili abusi ai danni dei creditori. Si inserisce dunque una ulteriore disposizione che ammette l’accesso agli ADR con la predetta agevolazione anche quando nella relazione dell’esperto non si possa ancora dare atto del raggiungimento dell’accordo, purché però, in questo caso, la domanda di omologazione sia proposta entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale dell’esperto. Transazione fiscale nella composizione negoziata Allo scopo di migliorare l’efficacia della composizione negoziata, è introdotta la possibilità di un accordo con i creditori pubblici, ad esclusione degli enti previdenziali e assicurativi. Questo accordo, sottoscritto alla presenza dell’esperto, produce effetti con il suo deposito presso il competente tribunale, che ne verifica la regolarità formale e ne autorizza l’esecuzione con decreto. L’accordo è sottoscritto dalle parti ed è comunicato all’esperto che per il ruolo di affiancamento che svolge nei confronti dell’impresa, deve essere informato del suo contenuto. Misure premiali Nell’articolo 25-bis, che contiene le misure premiali di natura fiscale, stabilite per incentivare l’utilizzo della composizione negoziata, sono state inserite le misure introdotte dall’articolo 38, comma 1 e 2 del D.L. n. 13/2023, relative alla maggiore rateizzazione del debito fiscale ed alla possibilità per i creditori dell’emissione della nota di variazione IVA in caso di pagamento ridotto del credito da parte dell’impresa debitrice. Compenso dell’esperto Sono apportate modifiche al calcolo dei compensi dell’esperto nelle composizioni negoziate di gruppo, risolvendo dubbi sorti sulla formulazione della norma. In caso di chiusura anticipata della composizione negoziata, il compenso dell’esperto, pur se ridotto, va adeguato al reale impegno profuso e non è quindi determinato in misura fissa, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla esiguità del compenso che era previsto per il caso di verifiche particolarmente complesse svolte dall’esperto per rilevare l’effettiva perseguibilità del risanamento. Si prevede, pertanto, che la liquidazione minima del compenso è applicabile quando non siano state effettivamente aperte le trattative.