Con il D.L. n. 118/2021 è stata introdotta la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa con lo scopo di mettere a disposizione delle imprese un nuovo strumento utilizzabile per la ristrutturazione o il risanamento aziendale ed agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento. Nell’ambito di questa nuovo strumento di soluzione concordata della crisi d’impresa, che entrerà in vigore dal 15 novembre 2021, riveste un ruolo di primaria importanza la figura dell’“esperto” che avrà l’incarico di individuare, con l’imprenditore, una soluzione utile al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario nelle quali si trova l’impresa. Chi può essere nominato esperto Potranno essere nominati esperti nella composizione negoziale della crisi: - gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; - gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; - gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale che sono stati omologati; - i soggetti non iscritti in albi professionali, che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale che sono stati omologati, qualora non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Elenchi degli esperti Presso le camere di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti, nel quale possono essere inseriti i professionisti in possesso dei requisiti necessari alla nomina oltre alla specifica formazione prevista da un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, atteso entro il 23 settembre 2021. L’iscrizione nell’elenco del capoluogo di regione (o province autonome) di residenza, o di iscrizione all’ordine professionale, può avvenire su domanda dell’interessato, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, della certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi stabiliti dal Ministero della giustizia e da un curriculum vitae autocertificato dall’interessato. Nomina dell’esperto La nuova procedura di composizione negoziale della crisi d’impresa ha il proprio avvio su iniziativa dell’imprenditore che, attraverso una piattaforma telematica di prossima creazione, rilevata la sua situazione di difficoltà, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, del capoluogo di regione o delle province autonome di Trento e Bolzano dove si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto. La nomina dell’esperto viene disposta dalla commissione, costituita presso le camere di commercio interessate, composta da un magistrato, un membro designato dal presidente della camera di tale camera di commercio e da un membro designato dal Prefetto del luogo dove ha sede la camera di commercio. Per la nomina dell’esperto è previsto l’impiego di criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza, avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato sono pubblicati sul sito della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è iscritto l’esperto (se non coincidenti), omettendo ogni riferimento all’impresa richiedente. Per l’accettazione dell’incarico, da eseguire entro due giorni dalla nomina, e nel rispetto del principio di indipendenza necessaria per questa funzione, l’esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza per il ruolo di sindaco) e non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento, da rapporti di natura personale o professionale. L’esperto o i soggetti con i quali è unito in associazione professionale non devono aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa oggetto della “procedura”. L’esperto non deve aver posseduto partecipazioni nella società interessata dalla composizione negoziata della crisi. Per le imprese sotto soglia non fallibili, è possibile l’accesso alla nuova composizione negoziale della crisi con domanda da presentare ad un Organismo di Composizione della Crisi. La nomina dell’esperto viene disposta da parte del segretario generale della camera di commercio “territoriale”, attingendo dall’elenco esistente presso la camera di commercio del capoluogo regionale o delle province autonome. Compiti dell’esperto L’esperto ha il compito di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed ogni altro interessato al risanamento per individuare una soluzione utile al superamento della crisi. Dopo l’accettazione dell’incarico l’esperto, esaminata la documentazione depositata dall’impresa richiedente, è tenuto a convocare l’imprenditore per valutare l’esistenza di concrete prospettive di risanamento. In presenza di questi elementi, l’esperto incontra anche le altre parti interessate all’operazione e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando incontri con cadenza periodica. Se, diversamente, non rileva concrete prospettive di risanamento, l’esperto informa l’imprenditore ed il segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. Nello svolgimento dell’incarico l’esperto è tenuto a favorire le relazioni tra le parti e a contribuire con l’imprenditore nella migliore gestione della procedura e nella individuazione della soluzione che potrebbe permettere la soluzione della crisi. Al termine dell’incarico l’esperto è tenuto alla redazione di una relazione sull’attività svolta, sui comportamenti tenuti dalle parti e sui risultati ottenuti. Salvo eccezioni, l’incarico dell’esperto si considererà concluso se entro 180 giorni dalla accettazione della nomina non è stata individuata una soluzione che possa permettere il superamento della crisi. Durante la composizione negoziale, la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa resta di competenza dell’imprenditore. L’esperto deve essere informato dall’imprenditore degli atti di straordinaria amministrazione o dell’esecuzione di pagamenti non coerenti alle trattative in corso o alle prospettive di risanamento. Quando ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori e all’attività in corso l’esperto lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo (se esistente). Qualora, nonostante la segnalazione indicata, l’atto fosse ugualmente eseguito, l’esperto, dopo aver informato l’imprenditore, è tenuto all’iscrizione del proprio dissenso nel registro delle imprese, quando l’atto compiuto può pregiudicare gli interessi dei creditori. Se per la procedura sono state concesse misure protettive o cautelari, con l’iscrizione del dissenso dell’esperto, può essere dato l’avvio alla procedura di revoca o riduzione delle medesime. Compenso dell’esperto Per l’attività svolta dall’esperto, il D.L. 118/2021 ha previsto le modalità di calcolo del compenso che, considerando maggiorazioni e riduzioni in presenza di specifiche condizioni, non potrà essere inferiore a 4.000 euro né superiore a 400.000 euro. Per il calcolo del compenso si applicano specifiche percentuali, prestabilite, sul solo valore dell’attivo derivante dalla media degli ultimi tre bilanci dell’impresa o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Qualora venga disposta l’archiviazione dopo il primo incontro, o se non dovesse esserci il primo incontro con l’imprenditore, il compenso a favore dell’esperto è liquidato in euro 500. In caso di eventuale successivo fallimento dell’impresa, il compenso dell’esperto sarà un credito prededucibile ai sensi dell’art. 111 della Legge Fallimentare. Considerazioni conclusive In conclusione, l’esperto avrà la funzione di “facilitatore” nel superamento della crisi d’impresa, offrendo ai creditori la garanzia derivante dall’esperienza, dalla formazione professionale e dalla nomina da parte di un ente pubblico. Per tali ragioni, pur non essendo pubblico ufficiale, l’esperto potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali mancanze incorse nell’assunzione dell’incarico o nell’esercizio della sua funzione. Il ruolo di esperto rappresenta un’interessate attività per i professionisti che si dedicano alla crisi d’impresa o per quelli che si vogliono avvicinare alla stessa e potrebbe permettere di estendere anche a nuovi soggetti la possibilità di acquisire esperienza in un settore di elevata specializzazione.