Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), di attuazione della legge delega (l. n. 155/2017), le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotte dalla legge n. 3/2012 con la quale l’Italia si è uniformata agli altri ordinamenti europei, introducendo uno strumento per l’esdebitazione dei soggetti non fallibili, ovvero consumatori e piccole imprese, sono state riconosciute a pieno diritto procedure concorsuali. Il D.Lgs. n. 14/2019 dedica a tali procedure il Capo II del Titolo IV, che dall’art 65 all’art. 73 regola quello che la legge n. 3/2012 chiamava piano del consumatore ora nominato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dall’art. 74 all’art. 83 regola quello che la citata legge chiamava accordo ora nominato concordato minore. Inoltre, il Capo IX del Titolo V, dall’art. 268 all’art. 277 regola quella che la legge n. 3/2012 chiamava liquidazione ora nominata liquidazione controllata del sovraindebitato. E per poter dare a tutti i soggetti persone fisiche la possibilità di ripartire lasciandosi alle spalle situazioni debitorie derivanti da criticità non a loro imputabili, il Codice introduce una specifica procedura di esdebitazione, descritta all’art. 283, per il debitore incapiente meritevole che ne potrà usufruire una sola volta anche se privo di qualunque utilità diretta o indiretta anche futura da offrire ai creditori salvo, entro quattro anni successivi al provvedimento del giudice, provvedere al loro pagamento se si dovessero accertare sopravvenienze finanziarie acquisite. Nelle disposizioni generali, all’art. 2, si leggono, tra le altre, le definizioni di “sovraindebitamento”, di “consumatore” e di “impresa minore” che ben delimitano il perimetro entro il quale trovano attuazione le procedure da sovraindebitamento. Alcuni spunti e novità del nuovo Codice sui quali sarà necessario un adeguato approfondimento e che, comunque, sia pure nella previsione di entrata in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione, possono fin d’ora condizionare e orientare gli addetti ai lavori. Socio illimitatamente responsabile Novità importante è l’inserimento, nella definizione di consumatore, del socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento ex art. 147 l. fall., condizione questa poi ripresa nell’art. 65, comma 4, che ne dà evidenza in maniera esplicita. Il socio potrà dar corso alla procedura di sovaindebitamento per i propri debiti personali al di fuori della sfera societaria senza attendere la dichiarazione di fallimento della società partecipata; se successivamente, come già prevedeva l’art. 12 della legge n. 3/2012 al comma 5, fosse dichiarato il fallimento (liquidazione giudiziale) della società con estensione al sovraindebitato che avesse già in essere un percorso di esdebitazione, questo si interromperebbe a beneficio della massa dei creditori della liquidazione giudiziale. Procedura familiare Si tratta di una disciplina innovativa, mancante nella l. n. 3/2012, e della quale finora si sentiva spesso la necessità di regolamentazione nella gestione dei piani del consumatore dove si potevano trovare mutui condivisi fra parenti o situazioni di crisi da successione ereditaria. L’art. 66 regola tale fattispecie ammettendo la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi nel caso siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Sarà pertanto presentato un unico ricorso pur mantenendo separate le masse attive e passive nell’ottica della salvaguardia del principio della responsabilità patrimoniale personale di ognuno. E’ opportuno sottolineare che nel caso in cui uno dei debitori appartenenti al “gruppo familiare” sia imprenditore o professionista, prevale la disciplina del concordato minore, di maggiore tutela dei creditori, i quali possono esprimere il proprio parere. Falcidia e ristrutturazione dei debiti da finanziamenti E’ di rilievo particolare il comma 3 dell’art. 67 che prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione nonché di quelli derivanti da prestito su pegno; tale disposizione consente di liberare risorse mettendole a disposizione di una massa creditoria più vasta. Presentazione della domanda/ricorso alla procedura Per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la domanda deve essere presentata al giudice dall’Organo di composizione della crisi (OCC) e, come recita l’art. 68, comma 1, ultimo capoverso, “non è necessaria l’assistenza di un difensore”; per la procedura di concordato minore l’art. 76 al comma 1 prevede che la domanda sia formulata tramite l’OCC, modificando così quanto previsto nel testo della legge delega che ammetteva la presentazione del ricorso senza l’assistenza di un difensore; per la procedura di liquidazione controllata, l’art. 269, comma 1, dispone che “il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l’assistenza dell’OCC”. A seguito di quanto qui descritto, nel concordato minore sembrerebbe ancora necessaria l’assistenza del legale. Omologa concordato minore Interessante quanto contenuto nel comma 3 dell’art. 80 sull’omologa del concordato minore dove è previsto che il giudice provveda all’omologa anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, sebbene decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta, nel caso in cui la proposta prevista dal concordato minore sia conveniente per l’amministrazione rispetto ad una alternativa proposta di liquidazione, il tutto tenendo conto della relazione sul tema presentata dall’OCC. Creditore finanziario colpevole Novità introdotta dall’art. 69, comma 2, per il consumatore e dall’art. 80, comma 4, per il concordato minore è quella delle sanzioni processuali previste per il creditore che abbia determinato oppure aggravato colpevolmente la situazione debitoria del sovraindebitato avendogli concesso finanziamenti tali da aggravare la sua condizione economico finanziaria senza analizzare correttamente il merito creditizio del debitore. La quota parte di responsabilità del disagio finanziario del sovraindebitato che viene addossata a tali creditori prevede che agli stessi venga preclusa la possibilità di proporre opposizione o reclamo in sede di omologa e di far valere cause di inammissibilità se non derivanti da comportamenti dolosi del debitore. Si propone con tale previsione quanto il diritto comunitario intende con l’attività di responsible lending che si sostanzia nella previsione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore o dell’imprenditore e quindi della sua capacità di restituire il denaro oltre che dell’uso che ne fa. Viene considerata una procedura che può essere attivata volontariamente dal sovraindebitato; è stata eliminata la disposizione che non consente l’accesso alla liquidazione a colui che ha già fatto ricorso nei precedenti 5 anni alla procedura di composizione della crisi; viene consentito che la domanda di liquidazione controllata sia presentata da un creditore e, nel caso in cui il sovraindebitato sia imprenditore, anche dal Pubblico Ministero. La durata prevista dalla l. n. 3/2012 di almeno 4 anni viene riproposta dal comma 3 dell’art. 272 con la previsione di una ragionevole durata da indicarsi nel programma di liquidazione; è prevista l’esdebitazione di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della liquidazione controllata oppure anche prima se, decorsi tre anni dalla sua apertura, è dichiarata con decreto motivato dal Tribunale.