La legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 94, lettera b, legge n. 213/2023) ha introdotto il comma 49-quinquies all’art. 37, D.L. n. 223/2006, che prevede una nuova limitazione alla compensazione orizzontale di cui agli articoli 8 e 17, D.Lgs. n. 241/1997. Tale disposizione è stata poi integralmente riscritta dall’art. 4, comma 2, D.L. n. 39/2024, pubblicato il 29 marzo 2024 nella Gazzetta Ufficiale n. 75 e in vigore dal 30 marzo 2024 - decreto Agevolazioni fiscali. La formulazione previgente La previgente formulazione della norma inibiva la compensazione orizzontale di crediti tributari in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un importo superiore a 100.000 euro anche per: - la parte di credito che eccede il debito fiscale; - i crediti aventi natura agevolativa (tipicamente i crediti inseriti nel quadro RU del modello Redditi - e.g. ricerca e sviluppo, industria 4.0, etc.). Inoltre, il precedente comma 49-quinques con la previsione “Il divieto cessa di applicarsi a seguito dell’integrale pagamento dei debiti iscritti a ruolo”, avrebbe generato una evidente disparità di trattamento tra contribuenti aventi la medesima posizione debitoria. Infatti, il divieto di compensazione sarebbe cessato solamente a seguito del pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo, e, pertanto la mera riduzione al di sotto di detta soglia non avrebbe consentito la disapplicazione del divieto. Da una lettura piana della norma emergeva un ulteriore aspetto controverso e cioè il concorso al raggiungimento del predetto limite anche della parte dei debiti a ruolo soggetta a piano di rateazione approvato (tale interpretazione si basa sull’inciso “siano ancora dovuti pagamenti” di cui al comma 49-quinquies). La disposizione dopo il decreto Agevolazioni fiscali L’odierna formulazione del comma 49-quinquies risolve alcune criticità che caratterizzavano la previgente normativa. In primo luogo, il nuovo comma prevede l’esclusione dal computo del limite di 100.000 euro dell’ammontare dei debiti oggetto di piani di rateazione, per i quali non sia intervenuta la decadenza. Sul punto, come esplicitato dalla relazione tecnica al decreto, tale inversione di rotta sarebbe stata giustificata dalla volontà del Legislatore di “incentiva[re] i contribuenti a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione” (cfr. relazione tecnica al decreto, pag. 4). Per quanto riguarda il tema della durata di operatività del divieto alla compensazione è stato, come auspicavamo, eliminato l’inciso presente nella previgente versione della norma che prevedeva l’integrale rimozione dell’ammontare dei debiti scaduti. Da tale circostanza emergerebbe quindi l’intento del Legislatore di consentire l’utilizzo dell’istituto della compensazione quando il debito scenda sotto detta soglia e non sia integralmente estinto. Tale intendimento sembrerebbe essere confermato anche dalla relazione illustrativa al decreto, secondo cui “gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, determinando la riduzione al di sotto dell’ammontare di centomila euro” (cfr. relazione illustrativa al decreto, pag. 5). Anche la relazione tecnica al decreto sembrerebbe deporre in tal senso “la disposizione incentiva […] a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in capo all’agente della riscossione per potersi avvalere della facoltà di compensazione” (cfr. relazione tecnica al decreto, pag. 4). Altra deroga al divieto di compensazione riguarda la possibilità di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo mediante compensazione di crediti relativi a stesse imposte ex art. 31 del D.L. n. 78/2010, richiamato dallo stesso decreto. L’art. 31, comma 1, quarto periodo, D.L. n. 78/2010 prevede che “è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte”. Inoltre, sono stati esclusi dall’ambito applicativo della restrizione i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché i crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui alle lettere e), f) e g) dell’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 241/1997. Per una rappresentazione schematica delle modifiche all’art. 37, comma 49-quinquies, introdotte dal decreto, si rimanda alla tabella in calce. Nuova limitazione alla compensazione dei crediti da bonus edilizi Il comma 1 dell’art. 4 del decreto Agevolazioni fiscali, con l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 121, D.L. n. 34/2020, prevede la sospensione alla compensazione di crediti da bonus edilizi in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, scaduti da almeno 30 giorni e per i quali non siano in essere provvedimenti di sospensione o rateazione. Nello specifico si tratta di crediti derivanti dai lavori di cui all’art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020. L’art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020 indica i seguenti lavori cui originano i bonus edilizi: (i) recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a, b, d, TUIR); (ii) efficienza energetica (art. 14, D.L. n. 63/2013); (iii) adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013); (iv) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019); (v) installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h, TUIR); (vi) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013); (vii) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020) Per espressa disposizione del comma 3-bis dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, la compensazione è sospesa fino a concorrenza dei predetti ruoli potendo utilizzare l’eccedenza liberamente in compensazione. A titolo esemplificativo, in presenza di crediti da bonus edilizi di 120.000 euro e debiti di 30.000 euro si potranno compensare i restanti 90.000 euro. Il nuovo comma 3-bis precisa che rimangono fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito previsti al comma 3 dell’art. 121 D.L. n. 34/2020. Attenzione È bene evidenziare che le nuove restrizioni in ambito di crediti da bonus edilizi saranno applicabili solamente a seguito dell’emanazione di apposito regolamento attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze. art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006 art. 1, comma 94, lettera b), legge n. 212/2023 art. 4, comma 2, D.L. n. 39/2024 Ambito oggettivo Iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli enti della riscossione (i) eliminati gli accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione; (ii) aggiunte le iscrizioni a ruolo o carichi affidati alla riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, compresi gli atti di recupero ex art. 1, commi da 421 a 423, legge n. 311/2004 e art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973 Durata del divieto Il divieto cessa di applicarsi a seguito dell’integrale pagamento dei debiti iscritti a ruolo Eliminato tale inciso Concorso dei debiti fiscali rateizzati al limite di 100.000 euro La norma lasciava intendere che rientrassero nel limite di 100.000 euro anche le somme oggetto di piani di rateazione Il divieto non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione, per i quali non sia intervenuta decadenza Nuova deroga all’applicazione del divieto Nessuna previsione Il divieto non opera con riguardo ai crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui alle lettere e), f) e g) dell’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 241/1997 Compensazione dei ruoli scaduti Era esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo Ammessa la facoltà di pagare, anche parzialmente, debiti iscritti a ruolo con crediti relativi stesse imposte ex art. 31, comma 1, quarto periodo, D.L. n. 78/2010 Controlli dell’Agenzia delle Entrate Si applicano gli articoli 49-ter e 49-quater, D.L. n. 223/2006 secondo cui l’Agenzia delle Entrate può sospendere le deleghe di pagamento ai fini del controllo dell’utilizzo del credito Nessuna modifica Entrata in vigore 1° luglio 2024 Nessuna modifica