Più difficile utilizzare in compensazione i crediti fiscali. Con le nuove regole dettate dal decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), finalizzate a contrastare il fenomeno dell'utilizzo di crediti fiscali inesistenti, vengono posti limiti e paletti alla compensazione. In caso di accollo dei debiti d’imposta altrui, è fatto divieto di utilizzare i crediti d’imposta dell’accollante per il pagamento in compensazione dei debiti dell’accollato. Inoltre, i soggetti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita IVA o di esclusione dalla banca dati VIES non possono utilizzare in compensazione i propri crediti d’imposta. Viene vietato l’utilizzo dei crediti d’imposta dell’appaltatore, affidatario o subappaltatore per il pagamento delle ritenute dovute in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto o nel sub-appalto. Questi soggetti sono obbligati ad inviare al committente, entro 5 giorni dalla scadenza, copia dei modelli F24 con cui il versamento è stato eseguito e un prospetto dei dati utilizzati per la quantificazione delle medesime. Con le nuove norme per il contrasto delle indebite compensazioni, inoltre, i limiti attualmente posti per la compensazione dei crediti IVA che emergono dalla dichiarazione annuale vengono estesi anche a quelli che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, se di importo superiore a 5.000 euro annui. Condizioni per la compensazione dei crediti 2019 Pertanto, i crediti d’imposta maturati nel corso del 2019 che confluiranno nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020, sono compensabili solo se: - è stata preventivamente presentata la dichiarazione dalla quale emerge il credito; - sono trascorsi almeno 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione; - il modello F24 che contiene la compensazione è stato presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche nel caso di soggetti non titolari di partita IVA. Sanzioni Nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili, scatta la specifica disciplina sanzionatoria che prevede: - una sanzione in misura pari al 5% dei crediti fino a 5.000 euro utilizzati in compensazione e ritenuti non spettanti (quindi, con un importo assoluto non superiore a 250 euro); - una sanzione in misura fissa di 250 euro se l’ammontare dei crediti non spettanti supera il limite di 5.000 euro.