Sono in arrivo importanti modifiche per la normativa sul commercio di oro, che riguarderanno anche le soglie di rilevanza per dichiarare all’UIF le operazioni in oro. Le prevede lo schema di decreto legislativo, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 settembre 2024. Il decreto reca importanti novità alla normativa già da tempo introdotta nel peculiare settore dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 relativa al commercio di oro e, simmetricamente, al decreto IVA. Nello specifico, il legislatore intende modificare le definizioni di: - oro da investimento, comprendendo in tale nozione anche l’oro che viene destinato alla successiva lavorazione, - materiale d’oro. Viene inoltre allargata la rilevanza delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all’UIF, riducendo a tal fine il valore soglia rilevante ai fini dichiarativi che passa da 12.500 euro a 10.000 euro. Il precedente assetto normativo di riferimento Le operazioni economiche e commerciali che riguardano le cessioni di oro sono talvolta oggetto di attività criminali finalizzate all’importazione e/o all’esportazione clandestina di preziosi o, comunque, all’attuazione di frodi all’IVA poste in essere mediante l’utilizzo di società cartiere, ossia veicoli societari costituiti con il precipuo scopo di evadere le imposte. In merito, con la legge n. 7 del 17 gennaio 2000, il legislatore ha inteso pertanto adeguare la legislazione italiana alla normativa europea, formulando una distinzione tra le due categorie (oro da investimento e oro industriale), con un diverso trattamento fiscale ai fini IVA. Oro da investimento Per espressa disposizione normativa, tradizionalmente rientrano nella definizione di “oro da investimento”, esenti da imposta ex art. 10, comma 1, n. 11, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972: - l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; - le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80% il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco. Sul punto la Commissione Europea (VAT Commitee - comitato IVA), con il working paper n. 1000 del 19 ottobre 2020, aveva sancito la possibilità di considerare oro da investimento anche quello che presentava forme differenti dal lingotto o dalla placchetta (ammettendo quindi anche la forma ovale, tonda o irregolare), a condizione che fossero rispettati i requisiti sostanziali della purezza e del peso, ammesso che il bene sia accettato dal mercato di riferimento. Oro industriale Si ricade in tale “categoria residuale” quando il materiale d’oro è diverso da quello da investimento. Si tratta, in particolare, del materiale d'oro diverso da quello di investimento prima illustrato, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma o purezza, destinati in ogni caso alla “lavorazione industriale”, ex art. 1, lettera b), legge n. 7/2000. Sul punto, la prassi amministrativa (Agenzia delle entrate, R.M. 28 novembre 2002, n. 375/E) ha, in passato, fornito importanti chiarimenti in relazione alla nozione di “materiale d’oro” e di “prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi”. In particolare, in tali ipotesi il legislatore fa riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento. L’Agenzia delle Entrate, con la successiva R.M. n. 92/E del 12 dicembre 2013, ha anche chiarito che un bene risulta destinato “per vocazione” a un processo intermedio di lavorazione non solo qualora sia inidoneo oggettivamente ad essere inserito nel circuito commerciale, perché rotto o difettoso (come nel caso dei rottami), ma anche ogni qual volta, pur essendo un monile sano e non definibile in senso stretto come “rottame”, sia ceduto ad un operatore che effettua su di esso l’attività industriale di trasformazione e affinazione del metallo prezioso e lo lavora alla stregua di oro industriale. Quindi, la destinazione al processo di lavorazione e trasformazione industriale riguarda non solo i rottami in senso stretto, ma qualsiasi altro bene di oro usato, a prescindere dalle condizioni in cui si trova (integro, rotto, difettoso, riparabile o meno), in considerazione della destinazione di tali materiali al ricondizionamento industriale proprio dei semilavorati dell'oro industriale. I beni d’oro usati possono essere ritenuti per vocazione destinati a un processo di trasformazione industriale ogniqualvolta il cessionario è un azienda che effettua esclusivamente l’attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi, ovvero ogniqualvolta il cessionario è un’azienda di fabbricazione, titolare di marchio di identificazione (ex D.Lgs. n. 251/1999), che effettua l’attività di affinazione industriale del metallo prezioso al fine di immettere in produzione nuovi oggetti d’oro recanti il proprio marchio di identificazione. Di contro, l’esercizio da parte di un’azienda dell’attività di trasformazione e, contestualmente, di commercializzazione dei beni usati, esclude che i beni d’oro usati possano essere ritenuti per vocazione sempre destinati ad un processo di trasformazione industriale. Nella categoria di “oro industriale” rientra anche l'ipotesi in cui la rivendita di beni d’oro usati è finalizzata al processo industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto. Quali sono le novità approvate dal Governo? Lo schema di decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione”, introduce significativi elementi di novità che interessano le disposizioni previste dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 relativa al commercio di oro. Come espressamente previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (n. 15 del 21 febbraio 2024), le modifiche in rassegna si sono rese necessarie per evitare un’inutile sovrapposizione tra gli obblighi previsti dalla legge 7/2000, rispetto alle disposizioni già sancite dalla normativa relativa ai controlli transfrontalieri previsti in tema di denaro contante. In linea con tale impostazione, il richiamato schema di decreto legislativo reca anzitutto modifiche alle disposizioni che riguardano le “dichiarazioni in oro” di cui alla legge n. 7/2000, con una riduzione del c.d. valore soglia che passa da 12.500 a 10.000 euro. Quindi, il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell’oro, sarà oggetto di dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) qualora il valore dell’operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro. La dichiarazione delle operazioni in oro sarà dovuta anche per le operazioni eseguite nel corso del mese solare, con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico di 10.000 euro. Inoltre, per effetto delle modifiche legislative, l’esercizio in modo professionale del commercio di oro sarà riservato a società di capitali, che dovranno effettuare una specifica comunicazione all’Organismo degli agenti e mediatori (c.d. OAM). Tale organismo dovrà istituire un apposito registro in cui saranno iscritti i soggetti che posseggono i requisiti di professionalità sopra indicati, svolgendo successivamente ogni attività necessaria per la gestione del registro. In buona sostanza, le imprese che si qualificano come operatori professionali dello specifico settore orafo, saranno idoneamente censite in un’apposita sezione del registro dei compro oro che l’Organismo Agenti e Mediatori avrà il compito di gestire. Infine, importanti novità riguardano anche la definizione di materiale di oro. In particolare, all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), legge 17 gennaio 2000, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni: - alla lettera a), dopo le parole: «l’oro da investimento,», sono aggiunte le seguenti: «anche destinato a successiva lavorazione,»; - la lettera b) è sostituita dalla seguente: il materiale d’oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, i semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza»; In sintesi, il legislatore apporta sostanziali integrazioni anche avuto riguardo alla definizione di materiale d’oro: rientreranno in tale definizione anche i c.d. semilavorati definiti nell’art. 1, comma 1, lettera c), n. 3, del D.P.R. n. 150/2002. In merito, per espressa disposizione normativa, sono considerati “semilavorati” i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio. Schematizziamo, di seguito le novità previste dallo schema di decreto legislativo Modifiche Effetti delle novità Cambiano le definizioni di oro da investimento Rientra nella definizione di oro da investimento anche l’oro destinato alla successiva lavorazione e materiale d’oro, ricomprendendo anche i semilavorati Soglia delle dichiarazioni per le operazioni in oro Dovranno essere dichiarate all’UIF riducendo da 12.500 a 10.000 euro il “valore soglia”. Tale obbligo dichiarativo sussiste anche per le operazioni dello stesso tipo, effettuate nel corso del mese solare con la stessa controparte, singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro. Esercizio del commercio di oro in via professionale L’esercizio, in via professionale, dell’attività di commercio di oro sarà riservata a società di capitali, previa comunicazione all’OAM, il quale dovrà istituire un apposito registro.