Nel Pronto Ordini n. 77 del 12 maggio 2021 il CNDCEC si è occupato delle STP benefit. Qualora la STP volesse connotarsi come società benefit, l’Ordine dovrà verificare che i requisiti che connotano la STP, come società costituita per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci, requisiti puntualmente individuati nell’art. 10 della legge n. 183/2011, ricorrano o continuino a essere espressi in modo inequivocabile nell’atto costitutivo. A tali requisiti si andranno ad aggiungere quelli individuati nella disciplina descritta nei commi 376-384 dell’art. 1, legge n. 208/2015, con riferimento ai profili dell’operatività, della trasparenza e della pubblicità dell’attività delle società benefit. In questa prospettiva, occorre rammentare che la società benefit non configura un nuovo modello societario o una specifica forma giuridica; piuttosto, la destinazione dell’attività alla finalità di beneficio comune sembra comportare la “codificazione” di una qualifica per l’ente societario. Sotto il profilo operativo, la caratteristica peculiare delle società benefit si evince dalla lettura combinata dei commi 376 e 378, lettera a) dell’art. 1, legge n. 208/2015 che subordina l’acquisizione di tale qualifica al perseguimento di “una o più finalità di beneficio comune” in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità, beneficio identificato in “uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi” nei confronti di una o più categorie di soggetti individuati nell’alveo dei propri stakeholder. La società può introdurre accanto alla denominazione sociale (o alla ragione sociale) le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni rivolte ai terzi. Nell’oggetto sociale della società, oltre all’imprescindibile indicazione dell’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale esercitata dai soci professionisti della STP, andranno indicate le finalità di beneficio comune perseguite.