Con il Pronto Ordini n. 55 del 2019, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha fornito alcune indicazioni in merito alla pubblicità e alla liceità della prestazione professionale in forma gratuita. Pubblicità: cosa prevede il Codice deontologico In tema di pubblicità il Codice deontologico della professione stabilisce che “la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera”; le informazioni contenute nell'informativa pubblicitaria devono, in ogni caso, essere "trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive”. Sono vietati quei comportamenti diretti all’acquisizione scorretta dei clienti a discapito della corretta e leale concorrenza tra i professionisti. I commercialisti possono quindi promuovere al pubblico l'offerta dei propri servizi professionali; sono invece vietate: - la pratica commerciale scorretta, ossia la condotta (contraria alla diligenza professionale) falsa o comunque idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del cliente-consumatore in relazione al servizio professionale offerto; - la scorrettezza e slealtà nei confronti di un professionista concorrente attuata, in particolare, attraverso l'utilizzo di pubblicità ingannevole. Compenso professionale Il compenso professionale deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Secondo parte della giurisprudenza, tuttavia, non è possibile escludere o vietare la possibilità di stipulare accordi che prevedano la gratuità della prestazione di opera intellettuale, né determinare una presunzione di onerosità della stessa. Ne deriva che le parti possono escludere il diritto del professionista al compenso. Tanto premesso, nel Pronto Ordini n. 55/2019, il Consiglio Nazionale conclude che: - la pubblicità informativa deve avere ad oggetto informazioni trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative o suggestive; - è, in ogni caso, contraria alle norme di legge e deontologiche la pubblicità ingannevole diretta all'acquisizione sleale della clientela; - non è da escludersi, in linea di principio, la liceità della prestazione professionale in forma gratuita.