Commercialisti: la mancata comunicazione della Pec va sanzionata dal Consiglio dell’Ordine
Nei confronti degli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato la propria Pec, la “sospensione dall’albo” dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina. Lo ha chiarito il CNDCEC con l’informativa n. 143 del 23 novembre 2020.
Tale informativa arriva a seguito dei chiarimenti richiesti dal Consiglio Nazionale al Ministero della Giustizia in merito alla sanzione prevista per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale.
Nello specifico il Ministero, con nota n. 186506 del 18 novembre 2020, ha affermato che la sanzione prevista dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 761, vale a dire la “sospensione dal relativo albo” degli iscritti fino alla comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare. Di conseguenza, sarà il Consiglio dell’Ordine a disporre la misura sanzionatoria.