Il CNDCEC ha pubblicato alcuni Pronto Ordini in tema di incompatibilità rispetto all’esercizio della professione. Attività di impresa agricola Con il pronto ordini n. 31 del 26 marzo 2019 è stato sottolineato che il D.Lgs. n. 139/2005 stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento dell’attività di impresa agricola, qualora sia esercitata dall’iscritto per conto proprio. L’incompatibilità è esclusa se l’attività svolta per conto proprio è diretta alla gestione patrimoniale ad attività di mero godimento o conservative o quando il professionista ha l’incarico di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale. L’incompatibilità viene meno qualora l’attività di impresa sia diretta: - alla gestione patrimoniale; - allo svolgimento di attività di mero godimento; - allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all’esercizio della professione. Attività d’impresa Con il pronto ordini n. 18 del 26 marzo 2019 è stato chiarita l’incompatibilità tra l’attività di impresa e quella professionale. Ricorre una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione quando l’iscritto abbia un interesse economico prevalente in una società di capitali e rivesta anche la carica di presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi poteri gestionali. Componente del Consiglio di Disciplina territoriale Con il pronto ordini n. 32 del 26 marzo 2019, infine, il CNDCEC ha chiarito il comportamento da tenere a seguito di incompatibilità di un competente del Consiglio di Disciplina territoriale. Tra i motivi di astensione e quindi incompatibilità rientra il vincolo di parentela, per cui il componente del Consiglio di Disciplina è obbligato ad astenersi dall’esercizio della funzione disciplinare. Ne consegue che dovrà assentarsi al momento della discussione sul punto per il quale è stato dichiarato incompatibile.