Con la circolare n. 74 del 25 giugno 2024, l’INPS illustra le modalità di determinazione della contribuzione che coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali. Il reddito medio convenzionale, per l’anno 2023, è pari a 63,06 euro. Per l’anno 2024 l’aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, comprensiva del contributo addizionale del 2%, viene fissata al 24,0% per tutti senza distinzione né di ubicazione né di giovane età. L’importo del contributo addizionale per il 2023 è pari a 0,79 euro a giornata. A quanto così determinato va aggiunta l’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, fissata nella misura di 7,49 euro. Il pagamento deve essere effettuato, mediante modelli F24 che saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli, alle seguenti scadenze: - 16 luglio 2024; - 16 settembre 2024; - 18 novembre 2024; - 18 gennaio 2025. Contribuzione INAIL Il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l’anno 2024 resta fissato nella misura capitaria annua di - 768,50 euro (per le zone normali) - 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate). L’istituto fa sapere, inoltre, che agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL si applicherà la riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari al 15,11%. Restano in vigore anche le agevolazioni previste per i territori montani e le zone svantaggiate, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali. Soggetti esonerati L’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, spetta a coloro che saranno ammessi al beneficio in misura pari: - al 100% per i primi 36 mesi di attività; - al 66% per gli ulteriori 12 mesi di attività; - al 50% per gli ulteriori 12 mesi di attività. Va inoltre applicata sulla quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e sul contributo addizionale, cui sono tenuti l’imprenditore agricolo professionale ed il coltivatore diretto per l’intero nucleo. L’agevolazione invece non si applica al: - contributo di maternità dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali; - contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.