Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio portale istituzionale un decreto direttoriale, datato 31 gennaio 2019, con cui si provvede a rideterminare, in base alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT, le sanzioni relative al collocamento dei centralinisti non vedenti. Ai sensi dell’art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 sono sanzionabili amministrativamente: 1. i soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste; 2. i datori di lavoro privati che, essendo obbligati, non assumono i centralinisti telefonici non vendenti. Gli importi delle sanzioni amministrative in questione sono adeguati ogni tre anni, in base alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto centrale di statistica. Stante quanto sopra, si stabilisce che la sanzione per la violazione di cui al sopracitato punto 1, andrà da euro 128,82 a euro 131,65 e da euro 2.576,18 a euro 2.632,86, mentre la sanzione per la violazione di cui al punto 2 andrà da euro 25,73 ad euro 26,40 e da euro 102,73 ad euro 104,99. Il decreto entra in vigore a partire dal 14 febbraio 2019.