Agenzia delle Entrate - Risposta n. 271 del 18 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 271 del 18 luglio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti sul regime fiscale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti da un soggetto residente all’estero (nella specie, in Danimarca). In linea generale i redditi di collaborazione coordinata e continuativa - se erogati a soggetti non residenti da un soggetto residente - sono imponibili in Italia, indipendentemente dal luogo dove è svolta l’attività lavorativa. La disposizione potrebbe non trovare applicazione laddove l'Italia abbia stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni che riservi la potestà impositiva esclusiva al Paese ove è prodotto il reddito oppure a quello di residenza del percipiente. Infatti, il modello di convenzione dell’OCSE, ripreso anche nella convenzione con la Danimarca, non contiene una disposizione convenzionale specifica per gli emolumenti erogati in esecuzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In ogni caso, la Convenzione Italia-Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali prevede, tra l’altro, che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: - il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, - le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che è residente del primo Stato, - l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. In ragione di quanto previsto dalla Convenzione, i compensi percepiti dalla contribuente residente in Danimarca in esecuzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa saranno imponibili in via esclusiva in Danimarca, Stato di residenza del lavoratore, salva l'ipotesi in cui l'attività lavorativa sia stata svolta in Italia. In tale ultima ipotesi, i compensi risulteranno imponibili anche in Italia, sempreché non ricorrano congiuntamente le condizioni della Convenzione, in quest’ultimo caso, infatti, anche se l’attività fosse svolta in Italia, i compensi per l’attività sarebbero imponibili solo in Danimarca. Però qualora i compensi fossero riferiti all’attività svolta nel nostro Paese e imponibili anche in Italia, il contribuente potrà attivare nel Paese di residenza gli strumenti volti ad eliminare la doppia imposizione.